14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 46586 del 1 dicembre 2004
Testo massima n. 1
In materia di responsabilità professionale del medico operante in una struttura pubblica, è sufficiente che si instauri un rapporto sul piano terapeutico tra paziente e medico per attribuire a quest’ultimo la posizione di garanzia ai fini della causalità omissiva, cioè quella funzione di garante della vita e della salute del paziente che lo rende responsabile delle condotte colpose che abbiano cagionato una lesione di questi beni.
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Testo massima n. 1
Sussiste la responsabilità per il reato di lesioni colpose del medico che abbia omesso di prescrivere al paziente i necessari esami emato-chimici, che avrebbero consentito di rilevare tempestivamente l’insorgere della malattia renale [ nefrite interstiziale ], causata dal pregresso uso di un farmaco adoperato per la cura di una preesistente patologia, farmaco di cui doveva conoscere i possibili effetti nefrotossici, e di cui avrebbe dovuto sospendere la somministrazione, impedendo l’aggravarsi della malattia stessa.
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