Cass. civ. n. 2288 del 23 gennaio 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - TERRITORI MONTANI - IN GENERE Imposta di registro - Agevolazione ex art. 9, comma 2, d.P.R. n. 601 del 1973 - Abrogazione ex art. 10 d.lgs. n. 23 del 2011 - Reintroduzione con l. n. 232 del 2016 - Conseguenze - Inapplicabilità ai trasferimenti di proprietà compiuti dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 - Fondamento.
In tema di imposta di registro, l'agevolazione di cui all'art. 9, comma 2, d.P.R. n. 601 del 1973 è stata abrogata ex art. 10, comma 4, d.lgs. n. 23 del 2011, ma reintrodotta con l. n. 232 del 2016 ed è, quindi, inapplicabile ai trasferimenti di proprietà a titolo oneroso ivi contemplati, ove realizzati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, atteso che tale legge non ha natura interpretativa, ma innovativa.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 10 com. 4
Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST.
Legge 11/12/2016 num. 232 art. 1 com. 47 CORTE COST.