Cass. civ. n. 22901 del 19 agosto 2024
Testo massima n. 1
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - COMMERCIANTI Lavoratore autonomo - Obbligo contributivo - Redditi d'impresa - Nozione - Redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali - Computo - Esclusione - Fondamento.
Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986).
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.
Legge 02/08/1990 num. 233 art. 1 CORTE COST.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 44
Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344 art. 1 com. 1