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Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 4460 del 19 aprile 1994

Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 4460 del 19 aprile 1994

Testo massima n. 1

Ai fini dell’applicazione del disposto dell’art. 545 c.p.p. del 1930, concernente l’annullamento parziale della impugnata sentenza da parte della Cassazione, per «parti non annullate della sentenza» devono intendersi quelle in ordine alle quali si è ormai del tutto esaurita ogni possibilità di decisione del giudice di merito e, contestualmente, completato l’iter processuale e che hanno, così, acquistato, perché definitive, «autorità di cosa giudicata», mentre il rapporto di «connessione essenziale» tra parti annullate e parti non annullate della sentenza deve intendersi, fuori delle ipotesi disciplinate dall’art. 45 stesso codice, come necessaria interdipendenza logico giuridica tra le parti suddette, nel senso che l’annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza seppur non annullata. [ La Cassazione ha altresì affermato che per «parte» della sentenza deve intendersi qualsiasi statuizione che abbia una sua propria autonomia giuridico-concettuale ].

Testo massima n. 2

In tema di annullamento parziale della sentenza impugnata da parte della Cassazione, il principio della formazione progressiva del giudicato – desumibile da una corretta interpretazione del disposto dell’art. 545 comma primo c.p.p. del 1930 [ e parallelamente dell’art. 624, comma 1, nuovo c.p.p. ] – che ne importa la configurabilità in ordine alle parti non annullate della sentenza concernenti l’esistenza del reato e la responsabilità dell’imputato e non in rapporto di connessione essenziale con quelle annullate, legittima la conclusione che esclude la operatività delle cause di estinzione del reato, relativamente alle parti della decisione sulle quali si è formato il giudicato, non potendo l’art. 152 c.p.p. del 1930 [ e l’art. 129 nuovo c.p.p. ], che pur prevede l’efficacia di dette cause in ogni stato e grado del procedimento, superare la «barriera del giudicato», essendosi per quelle parti della sentenza che tale autorità hanno acquistato, ormai concluso, in maniera definitiva, il loro iter processuale .

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