Art. 624 – Codice di procedura penale – Annullamento parziale
1. Se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata [648].
2. La corte di cassazione, quando occorre, dichiara nel dispositivo quali parti della sentenza diventano irrevocabili. L'omissione di tale dichiarazione è riparata dalla corte stessa in camera di consiglio con ordinanza che deve trascriversi in margine o in fine della sentenza e di ogni copia di essa posteriormente rilasciata. L'ordinanza può essere pronunciata di ufficio ovvero su domanda del giudice competente per il rinvio, del pubblico ministero presso il medesimo giudice o della parte privata interessata. La domanda si propone senza formalità.
3. La corte di cassazione provvede in camera di consiglio senza l'osservanza delle forme previste dall'articolo 127.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 35873/2024
In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della "res", sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto fondata su considerazioni in diritto non rese palesi dal mero riferimento all'oggetto sottratto. (Nella fattispecie, relativa al furto di energia elettrica, la Corte ha precisato che la citata circostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga riferita alla condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica").
Cass. civ. n. 34061/2024
In tema di furto, non può considerarsi legittimamente contestata "in fatto" la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., che ricorre nel caso in cui i beni oggetto di sottrazione siano destinati a pubblico servizio, qualora nell'imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti.
Cass. civ. n. 33657/2024
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento del Tribunale, che aveva ritenuto tardiva la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.).
Cass. civ. n. 33203/2024
In tema di furto, l'infermità, fisica o psichica, della persona offesa, che costituisce presupposto normativo per la procedibilità d'ufficio del delitto di cui all'art. 624 cod. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non deve essere circoscritta ai soli casi di infermità psichica intesa come stato patologico, ma può essere estesa anche ai casi di carenza o anomalia mentale o cognitiva o di particolare vulnerabilità della persona offesa, tale da influire, anche in modo transeunte od occasionale, sulla pienezza delle facoltà intellettive e tale da inficiare la capacità di autodeterminazione o di opposizione dinanzi all'altrui condotta illecita. (Fattispecie in tema di furto commesso ai danni di persona quasi ottuagenaria nei cui confronti era stata utilizzata anche una sostanza chimica i cui effetti destabilizzanti erano stati percepiti dall'anziana).
Cass. civ. n. 29160/2024
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. trova applicazione anche nel giudizio di appello in caso di sopravvenuta procedibilità a querela del reato, a condizione che l'offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata nelle more del giudizio di impugnazione, così da consentire al giudice di verificarne la congruità. (Fattispecie relativa al tentativo di furto di beni esposti in un esercizio commerciale, in cui il versamento dell'offerta riparatoria, parzialmente effettuato prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, era stato completato anteriormente alla celebrazione dell'appello e all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha reso il delitto procedibile a querela).
Cass. civ. n. 28519/2024
In tema di condizioni di procedibilità, la remissione di querela estingue il reato anche se intervenuta nel giudizio di rinvio celebrato a seguito di annullamento disposto solo in punto di determinazione della pena. (Fattispecie relativa al delitto di cui all'art. 590-bis cod. pen., divenuto procedibile a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Cass. civ. n. 28110/2024
In tema di furto in abitazione, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., il giudice deve tenere conto anche del danno morale legato al patimento della vittima per l'intrusione subita nella propria dimora.
Cass. civ. n. 27181/2024
In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice del dibattimento, ove sia spirato il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato in assenza di proposizione della querela, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio e dell'ammissione delle prove, è tenuto a pronunciare sentenza di improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen., essendo inefficace, in quanto indicativa di un abuso del processo da parte del pubblico ministero, la contestazione di un'aggravante finalizzata esclusivamente a rendere il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica).
Cass. civ. n. 24326/2024
In caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione per sopravvenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale, rispetto ai reati commessi successivamente al 1 gennaio 2020, per i quali opera la causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del procedimento ex art. 344-bis cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 22612/2024
In caso di annullamento parziale di una sentenza di condanna da parte della Corte di cassazione, la pena inflitta in relazione ai capi divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione pur se il dispositivo della sentenza di legittimità non ne indichi la misura, ben potendo la pena "certa" essere determinata mediante il raffronto tra lo stesso dispositivo e gli esiti dei giudizi di merito.
Cass. civ. n. 22558/2024
L'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, ultima parte cod. pen., relativa alla destinazione delle cose a pubblica reverenza, è configurabile in caso di beni aventi una funzione di culto o di devozione, in quanto rispettati dalla generalità dei consociati per essere espressione del sentimento religioso o di elevati valori civili, non essendo, invece, sufficiente la sola circostanza che essi si trovino in un luogo di culto. (Nella specie, la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante con riferimento alla sottrazione, all'interno di una chiesa, di denaro contenuto nella cassetta delle offerte e destinato all'elemosina).
Cass. civ. n. 17455/2024
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale non aveva consentito al pubblico ministero di contestare, in via suppletiva, l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., già descritta nell'imputazione, che avrebbe reso il delitto, avente ad oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizio, procedibile d'ufficio).
Cass. civ. n. 17038/2024
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis, cod. pen., in relazione all'art. 3 Cost., per l'omessa previsione di una attenuante specifica per il caso in cui il furto sia avvenuto su beni di pertinenza dell'abitazione. (In motivazione la Corte ha precisato che le esigenze di protezione della sicurezza individuale, che il legislatore ha inteso tutelare unitamente a quelle patrimoniali, ben ricorrono anche in relazione alle pertinenze di una abitazione o di un luogo di privata dimora, che sono beni strumentali a quello principale, volti a soddisfare esigenze di vita domestica del proprietario).
Cass. civ. n. 17029/2024
In tema di furto, ai fini dell'esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è necessario l'esercizio di una diretta e continua custodia sulla cosa da parte del proprietario o dell'addetto alla vigilanza, non essendo sufficiente che l'accesso al luogo non sia libero. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione dei Giudici di merito che hanno ravvisato l'aggravante nel caso di furto di una bicicletta, parcheggiata sul pianerottolo antistante l'abitazione della vittima ubicata in un condominio il cui accesso era regolato da un codice segreto, personalizzato per ciascuno dei condòmini).
Cass. civ. n. 16955/2024
Integra il delitto di furto, e non quello di peculato, la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, in occasione dell'esercizio dell'attività d'ufficio, si impossessi del denaro o della cosa mobile altrui "invito domino" e senza averne previamente conseguito la disponibilità per ragione d'ufficio o di servizio. (Fattispecie relativa alla sottrazione, da parte di un carabiniere, del telefono cellulare dell'arrestato prima che il bene fosse sequestrato o preso altrimenti in consegna per ragioni d'ufficio).
Cass. civ. n. 16440/2024
Nel giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di presentare motivi aggiunti, posto che l'oggetto del giudizio è limitato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 624, comma 1, e 627 cod. proc. pen., alla parte della decisione caducata e, quindi, alla trattazione dei motivi di gravame già proposti ad essa afferenti, che non possono essere in alcun modo integrati.
Cass. civ. n. 15098/2024
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale, ritenendo tardiva la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., valevole a rendere il delitto procedibile d'ufficio, era incorso in una nullità assoluta di ordine generale, concernente l'esercizio dell'azione penale).
Cass. civ. n. 14890/2024
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento del Tribunale, che aveva ritenuto tardiva la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.).
Cass. civ. n. 14710/2024
E' affetta da nullità assoluta di ordine generale, per violazione del principio del contraddittorio, la sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per carenza della prescritta condizione di procedibilità del reato, alla luce del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui il giudice abbia consentito l'interlocuzione delle parti solo sulla questione della procedibilità, ritenendo irrilevante, poiché tardiva, la modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero, mediante la contestazione di un'aggravante idonea, in astratto, a rendere il reato procedibile d'ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della pronuncia di proscioglimento, anche per ragioni di rito introdotte da modifiche normative intervenute nel corso del giudizio, il giudice deve tenere conto della contestazione suppletiva di un'aggravante che renda il reato procedibile di ufficio, nonché valutare le sopravvenienze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, suscettibili di confortare la plausibilità della contestazione suppletiva medesima).
Cass. civ. n. 14058/2024
In caso di annullamento parziale con rinvio della sentenza di secondo grado, il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile non soltanto quando il rigetto o la declaratoria di inammissibilità, nel resto, dell'impugnazione riguardino solo apparentemente il trattamento sanzionatorio, incidendo invece sui presupposti fattuali dello stesso, ma anche ogniqualvolta, per effetto della decisione di rigetto o di inammissibilità della Corte di cassazione, si realizzi l'effetto preclusivo di cui all'art. 624 cod. proc. pen. che circoscrive, in termini rigidi, l'ambito dei poteri decisori del giudice del rinvio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che non si era verificato siffatto effetto preclusivo essendo possibile, attraverso l'interpretazione congiunta del dispositivo e della motivazione, comprendere la portata della decisione in termini univoci e coerenti con l'accoglimento delle restanti doglianze del ricorrente).
Cass. civ. n. 13776/2024
In tema di furto di energia elettrica aggravato dall'uso fraudolento, divenuto procedibile a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la contestazione dell'aggravante della destinazione a pubblico servizio, che rende il delitto procedibile d'ufficio, non rileva qualora la stessa sia stata formulata dopo la scadenza del termine per la presentazione della querela da parte della persona offesa.
Cass. civ. n. 13775/2024
In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di improcedibilità fondata sul rilievo che il contestato furto aggravato dal mezzo fraudolento e dall'aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità era divenuto procedibile a querela).
Cass. civ. n. 10202/2024
Non è abnorme il provvedimento con cui il tribunale in composizione monocratica, in sede di giudizio abbreviato, trasmette gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521-bis cod. proc. pen., ravvisando l'erronea qualificazione giuridica del fatto e inquadrando lo stesso in una fattispecie criminosa per la quale risulta necessaria la celebrazione dell'udienza preliminare. (In motivazione, la Corte ha precisato che, una volta disposta la trasmissione degli atti, il pubblico ministero diviene nuovamente "dominus" dell'azione penale con la conseguente facoltà di contestare ulteriori aggravanti, essendogli precluso il solo esercizio dell'azione penale per il reato come originariamente qualificato).
Cass. civ. n. 9207/2024
In tema di revisione, costituisce "prova nuova", rilevante ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quella - sopravvenuta alla sentenza di condanna o scoperta successivamente ovvero non acquisita nel precedente giudizio o acquisita ma non valutata neanche implicitamente - che ha ad oggetto un fatto dimostrativo della procedibilità a querela (non presentata) del reato per cui è intervenuta condanna irrevocabile, ma non la mera rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità richiesta dal reato per cui è stata pronunziala condanna definitiva.
Cass. civ. n. 9199/2024
All'annullamento della sentenza di appello da parte della Corte di cassazione non consegue, in via automatica, la cessazione della misura cautelare in atto, dovendosi interpretare l'art. 624-bis cod. proc. pen. nel senso che tale cessazione deve essere ordinata solo con riguardo alle misure cautelari emesse nel corso del giudizio di appello e nell'ipotesi in cui l'annullamento della sentenza di appello sia disposto senza rinvio, purché, in tale eventualità, non comporti, ex art. 185, comma 3, cod. proc. pen., la regressione del procedimento e una nuova decorrenza dei termini di custodia a norma dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 5887/2024
Sussiste concorso materiale, e non assorbimento, tra il delitto di rapina e quello di danneggiamento, nel caso in cui l'alterazione, il deterioramento o la distruzione del luogo di custodia di un bene sia seguito dalla violenza alla persona, posto che solo il furto semplice, e non anche quello aggravato dalla violenza sulle cose, costituisce elemento costitutivo del delitto di rapina. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la contestazione dei reati di tentata rapina impropria e di danneggiamento a fronte della condotta di un imputato che, dopo avere infranto il deflettore di un'autovettura, tentava di impossessarsi di una sacca custodita al suo interno, non riuscendovi per l'intervento della persona offesa, nei cui confronti usava, poi, violenza onde assicurarsi l'impunità).
Cass. civ. n. 3741/2024
In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di improcedibilità fondata sul rilievo che il contestato furto con violenza sulle cose era divenuto procedibile a querela).
Cass. civ. n. 2776/2024
Sopravvenuta procedibilità a querela del reato per effetto della novella di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) - Contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., comportante la procedibilità d'ufficio del delitto - Possibilità - Limiti - Indicazione. In tema di furto, nel caso in cui il delitto abbia ad oggetto energia elettrica e l'azione penale risulti esercitata antecedentemente al 30/03/2023, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte, con riguardo alla procedibilità, dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentita al pubblico ministero la contestazione suppletiva dell'aggravante della destinazione del bene sottratto a un pubblico servizio, di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., comportante la procedibilità d'ufficio del delitto, entro la prima udienza dibattimentale.
Cass. civ. n. 2364/2024
In tema di furto di autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico, sussiste l'aggravante del bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede anche nell'ipotesi in cui il veicolo non abbia le portiere chiuse con le chiavi e queste ultime siano inserite nel cruscotto. (Conf.: n. 10192 del 1977,
Cass. civ. n. 2362/2024
È inammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di condanna definitiva con riferimento all'"an" della responsabilità, ma annullata con rinvio dalla Corte di cassazione in ordine alla sussistenza di una circostanza aggravante, posto che per "sentenza irrevocabile" ai fini del giudizio di revisione deve intendersi la sentenza passata in giudicato in ogni suo aspetto.
Cass. civ. n. 757/2024
La formazione progressiva del giudicato conseguente ad annullamento con rinvio consente di dare al fatto, nel giudizio rescissorio, una diversa e più grave qualificazione giuridica anche in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, nel caso in cui la questione attinente alla riqualificazione costituisca un punto della decisione oggetto dell'annullamento o sia col punto caducato in rapporto di connessione essenziale, posto che la questione "de qua" non può ritenersi un capo della sentenza, difettando della completezza che rende il capo suscettibile di definitività. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione, assunta in sede di rinvio, che aveva attribuito al fatto l'originaria qualificazione giuridica di "induzione indebita a dare o promettere utilità", benché la decisione annullata l'avesse riqualificato in termini di "traffico di influenze illecito" e non vi fosse stata impugnazione sul punto da parte del pubblico ministero).
Cass. civ. n. 51592/2023
La querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione da parte di soggetto diverso dal proponente, pur se privo di delega scritta. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto valida la querela del legale rappresentante di una società cooperativa, con firma autenticata dal difensore, presentata presso l'ufficio della Procura della Repubblica da soggetto non identificato).
Cass. civ. n. 50258/2023
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale non aveva consentito al pubblico ministero di contestare, in via suppletiva, l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., già descritta nell'imputazione, che avrebbe reso il delitto, avente ad oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizio, procedibile d'ufficio).
Cass. civ. n. 50105/2023
In tema di furto in abitazione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage, al servizio dell'abitazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell'ambito del medesimo territorio comunale).
Cass. civ. n. 50102/2023
In tema di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, gli "altri elementi di prova" che, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono corroborare i cd. "dati esteriori" delle conversazioni, ai fini del giudizio di colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a confortare il mezzo di prova ritenuto "ex lege" bisognoso di conferma. (Fattispecie relativa al delitto di furto aggravato in concorso, in cui la Corte ha riconosciuto valore indiziario alla geolocalizzazione ricavabile dal sistema di intercettazione della telefonia mobile in uso ad uno degli imputati, unitamente ad altri elementi corroboranti tale dato, quali i tabulati e i contatti intercorsi con i correi nell'imminenza dell'orario concordato per l'esecuzione del reato).
Cass. civ. n. 49513/2023
È inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità.
Cass. civ. n. 49499/2023
Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di "abolitio criminis", capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale. (Fattispecie relativa a tentato furto aggravato dall'aver usato violenza sulle cose, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso che sollecitava la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali era stata introdotta, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della proposizione del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Cass. civ. n. 49283/2023
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, proposto in violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., non è deducibile l'omessa valutazione, quale fatto estintivo, della sopravvenuta remissione di querela in relazione a un delitto divenuto procedibile a querela ai sensi del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui la Corte di cassazione abbia motivatamente aderito all'orientamento giurisprudenziale che ritiene prevalente l'inammissibilità sulla sopravvenuta improcedibilità, trattandosi di valutazione giuridica e non di errore percettivo.
Cass. civ. n. 48529/2023
In tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto, e ritenuta in sentenza senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto l'energia elettrica fornita, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio.
Cass. civ. n. 47769/2023
In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, laddove sia decorso il termine per la presentazione della condizione di procedibilità ex art. 85 d.lgs. citato, modificare l'imputazione in udienza mediante la contestazione di una circostanza aggravante che rende il reato procedibile di ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento oggetto d'impugnativa sul rilievo che il tribunale non avesse consentito al pubblico ministero di contestare in via suppletiva la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., già descritta nel capo di imputazione, che avrebbe reso il delitto procedibile di ufficio).
Cass. civ. n. 43849/2023
E' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui l'imputato eccepisce la mancata riqualificazione, da parte del giudice di appello, del delitto di ricettazione in quello di furto, nel caso in cui la derubricazione sia stata genericamente richiesta con l'atto di appello, in assenza di indicazioni circostanziate, anche provenienti dall'imputato, dimostrative della riconducibilità del possesso del bene alla precedente commissione del delitto di furto. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva confermato la sentenza di condanna per il delitto di ricettazione sul rilievo che l'imputato si era limitato a dichiarare la propria estraneità alla contestata ricettazione di un'autovettura, a fronte di sentenza di primo grado dalla quale emergeva che il predetto, all'interrogatorio di garanzia e in corso di giudizio, non aveva reso dichiarazioni che inducessero a farlo ritenere l'autore del furto, circostanza per la quale era stata altresì ritenuta insufficiente, a tal fine, la testimonianza della persona offesa a termini della quale lo stesso imputato si aggirava nel parcheggio dove era in sosta l'autovettura asportata).
Cass. civ. n. 43255/2023
In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso di intervenuto decorso del termine previsto all'art. 85 del d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, è consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione in udienza mediante la contestazione di una circostanza aggravante per effetto della quale il reato divenga procedibile di ufficio, essendo lo stesso investito, anche in difetto di sopravvenienze dibattimentali rilevanti a tale fine, del potere-dovere di esercitare l'azione penale per un reato correttamente circostanziato. (Fattispecie di furto, in relazione alla quale, per effetto della contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., il delitto era divenuto procedibile di ufficio).
Cass. civ. n. 40438/2023
In tema di misure di prevenzione, nel giudizio di rinvio seguito ad annullamento, da parte della Corte di cassazione, del provvedimento applicativo della sorveglianza speciale, è preclusa la deduzione di questioni diverse da quelle cui si riferisce la pronunzia rescindente e che non presentino con essa alcun nesso di interdipendenza logico-giuridica. (Nella specie, la Corte ha precisato che, essendo stata annullata la sola statuizione relativa all'obbligo di soggiorno, gli elementi sopravvenuti, seppure idonei ad elidere il giudizio di pericolosità sociale, avrebbero potuto essere dedotti con autonoma istanza di revoca ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159).
Cass. civ. n. 36928/2023
594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - 106 FURTO - IN GENERE REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - Tentativo di asportazione di beni culturali da sito archeologico - Furto tentato - Sussistenza - Reato di ricerca archeologica senza concessione - Esclusione - Ragioni. Integra il delitto di furto tentato, e non la contravvenzione di cui all'art. 175 d.lgs. 22 novembre 2004, n. 42, la condotta di chi si introduca all'interno di un parco archeologico in assenza di concessione amministrativa, allo scopo di impossessarsi di beni culturali oggetto di ritrovamento nel sito. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la sottrazione, tentata o consumata, dei beni culturali reperiti a seguito dell'attività di esplorazione archeologica abusiva non ricade nel perimetro applicativo dell'art. 175 d.lgs. n. 42 del 2004, che sanziona la mera ricerca non autorizzata, in quanto svolta in assenza di concessione ovvero avvenuta in violazione delle prescrizioni impartite dalla pubblica amministrazione).
Cass. civ. n. 35630/2023
È abnorme, in quanto determina un'indebita regressione del processo alla fase delle indagini, la sentenza con cui il giudice, anziché riqualificare il fatto in contestazione come consentitogli dall'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., assolve l'imputato dal delitto ascrittogli e dispone contestualmente la restituzione degli atti al pubblico ministero per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine al medesimo fatto diversamente qualificato, considerato, altresì, che la nuova imputazione eventualmente formulata sarebbe destinata a confliggere con la sentenza di assoluzione, passata in giudicato, in violazione del divieto del doppio processo per lo stesso fatto.
Cass. civ. n. 33813/2023
L'amministratore di condominio, in ordine alle proprie attribuzioni, come definite dall'art. 1130 cod. civ., è legittimato a sporgere querela in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, in ragione della detenzione qualificata rispetto alle risorse economiche del condominio e della necessità di assicurare il corretto espletamento dei servizi comuni. (Fattispecie di furto di acqua, commesso con violenza sulle cose dai locatari di un appartamento mediante allaccio abusivo all'impianto condominiale).
Cass. civ. n. 22977/2023
A seguito di annullamento parziale di un provvedimento di confisca facoltativa, non è consentito al giudice del rinvio attribuire alla statuizione ablatoria una diversa qualificazione giuridica. (Fattispecie in cui, a seguito dell'annullamento parziale della confisca facoltativa per vizio di motivazione sul nesso di pertinenzialità, il giudice del rinvio aveva riqualificato la statuizione ablatoria come confisca "di sproporzione", senza argomentare in ordine al nesso di pertinenzialità).
Cass. civ. n. 22658/2023
In caso di ricorso per cassazione proposto al fine di dedurre il difetto della condizione di procedibilità in relazione a reato divenuto procedibile a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (nella specie, furto aggravato dalla esposizione dei beni alla fede pubblica), qualora il giudice di legittimità non riscontri la presenza di tale atto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata. (In fattispecie in cui risultava decorso il termine per la proposizione della querela di cui all'art.85, comma 1 del citato d.lgs., la Corte ha evidenziato che, sussistendo in capo alla pubblica accusa l'onere di allegazione di atti sopravvenuti che valgano a documentare la persistenza della procedibilità dell'azione penale, in assenza di un puntuale percorso normativo, i modelli organizzativi predisposti dalla Corte di cassazione al fine di evitare ritardi nella trasmissione delle querele da parte delle procure della Repubblica rappresentano esclusivamente uno scrupolo istituzionale volto all'avanzamento della tutela garantita dall'ordinamento alle persone offese con riguardo alla facoltà di sporgere querela).
Cass. civ. n. 22641/2023
In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la previsione della procedibilità a querela comporta che, stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il giudice, in forza dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., deve accertare l'esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica. (Fattispecie in tema di furto aggravato dal mezzo fraudolento e dal nesso teleologico in cui la Corte ha riconosciuto la sussistenza della causa di improcedibilità non vertendosi in un'ipotesi di ricorso inammissibile).
Cass. civ. n. 22365/2023
In caso di sentenza di condanna riguardante più reati ascritti allo stesso imputato, la proposizione di un motivo di ricorso con cui si deduca l'errore di calcolo nella determinazione della pena finale, conseguente alla mancata eliminazione della pena relativa ad alcuni segmenti della condotta illecita dichiarati estinti per prescrizione, non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza con riferimento ai reati per i quali i restanti motivi di ricorso siano inammissibili, stante l'autonomia del rapporto processuale inerente a ciascun capo della sentenza.
Cass. civ. n. 22010/2023
In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è appellabile, ma reclamabile ex art. 624 c.p.c. ove tale decisione sia stata presa solo in vista della mera sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell'esito del giudizio di merito da instaurare, mentre è opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ove abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo, con esclusione, in ogni caso, della proponibilità dell'appello.
Cass. civ. n. 20884/2023
Nel caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale.
Cass. civ. n. 17965/2023
I provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (ex art. 373 c.p.c.) ovvero dell'esecuzione (ex art. 624 c.p.c.) impediscono la prosecuzione del processo esecutivo già in corso, ma lasciano inalterati gli effetti conservativi del pignoramento, non obbligando il creditore procedente a rinunciare agli atti del processo.
Cass. civ. n. 16676/2023
In caso di annullamento parziale della sentenza di condanna, disposto per omessa valutazione del motivo sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, il potere del giudice di rinvio di rivalutare la pena incontra una duplice limitazione: la prima, risultante dal divieto di "reformatio in peius", che costituisce un principio generale nella disciplina delle impugnazioni, applicabile anche al giudizio rescissorio e che, nel caso di gravame del solo imputato, non consente di superare la misura complessiva della pena già irrogata, e la seconda derivante dal giudicato parziale formatosi, ai sensi degli artt. 624, comma 1, e 627, comma 2, cod. proc. pen., sulla misura della pena base, che non può essere mutata.
Cass. civ. n. 14700/2023
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale non aveva consentito al pubblico ministero di contestare, in via suppletiva, l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., che avrebbe reso il delitto, avente ad oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizio, procedibile d'ufficio, omettendo di valutare le sopravvenienze istruttorie suscettibili di avvalorare la legittimità di tale contestazione suppletiva).
Cass. civ. n. 13530/2023
In tema di esecuzione forzata per consegna o rilascio, l'ordinanza emessa ex art. 610 c.p.c. che, esorbitando dalla sua funzione tipica, decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è mai appellabile, ma eventualmente reclamabile, ex art. 624 c.p.c., qualora costituisca l'atto conclusivo della fase endoesecutiva di un'opposizione e sia stata presa solo in vista di una mera sospensione della procedura (la quale resta pendente in attesa dell'esito dell'instaurando giudizio di merito), oppure opponibile, ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui implichi la definitiva chiusura del processo esecutivo.
Cass. civ. n. 10867/2023
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione del processo esecutivo ex art. 624-bis c.p.c., trattandosi di provvedimento inidoneo al passaggio in giudicato avverso il quale l'ordinamento appresta il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 8998/2023
In tema di sospensione dell'esecuzione forzata, l'art. 626 c.p.c. - secondo cui in pendenza della sospensione del processo non può compiersi alcun atto esecutivo, salvo che il giudice dell'esecuzione disponga diversamente – si riferisce ai soli atti volti alla progressione della procedura (vale a dire alla liquidazione dei beni pignorati o alla distribuzione del ricavato), fermi restando gli atti già compiuti, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, dopo la sospensione, può adottare atti di natura conservativa o di gestione attiva dei beni pignorati, dovendosi in ogni caso escludere che, qualora i cespiti siano stati locati prima del pignoramento, possa ordinarsi - per effetto della mera sospensione - la restituzione al locatore dei canoni comunque riscossi dal custode giudiziario.
Cass. civ. n. 8799/2023
La sospensione "esterna" dell'esecuzione di cui all'art. 623 c.p.c. non ha la medesima funzione cautelare, provvisoria e strumentale tipica della sospensione "interna" ex art. 624, comma 1, c.p.c., ma ha l'effetto, meramente conservativo, di impedire la progressione del procedimento esecutivo e, quindi, di precludere il compimento degli atti strumentali alla liquidazione del bene pignorato; pertanto, è senz'altro consentita al giudice dell'esecuzione l'adozione del provvedimento di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., il quale colpisce l'eccesso nell'espropriazione, vizio dell'azione esecutiva che prescinde dalla ragione di sospensione ex art. 623 c.p.c..
Cass. civ. n. 7193/2023
Ai fini della procedibilità del delitto di furto perpetrato all'interno di un supermercato, la cassiera di tale esercizio, pur se sprovvista dei poteri di rappresentanza del proprietario, è legittimata a proporre querela, in quanto titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l'esercizio del commercio al suo interno.
Cass. civ. n. 6421/2023
In tema di arresto, ricorre lo stato di quasi flagranza nel caso in cui l'individuazione del responsabile avvenga, poco dopo la commissione di un furto, attraverso un dispositivo elettronico di geolocalizzazione posto sul bene oggetto di sottrazione, in quanto l'arresto è stato eseguito a seguito di un inseguimento "virtuale", non integrante un atto di indagine della polizia giudiziaria.
Cass. civ. n. 4748/2023
La statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza sul reclamo ex art. 624, comma 2, c.p.c. può formare oggetto di opposizione all'esecuzione iniziata in base a tale provvedimento qualora l'opponente intenda contestare solo l'ambito oggettivo e soggettivo di operatività del titolo esecutivo senza investire l'"an" della decisione cautelare (cioè, con censure attinenti all'illegittima quantificazione degli importi o ad altri profili non dipendenti dalla soccombenza), mentre è necessaria l'introduzione del giudizio di merito, a norma degli artt. 616 e 618 c.p.c., per contestare le ragioni che hanno condotto all'individuazione della parte soccombente e di quella vittoriosa e ottenere una revisione totale della decisione sull'istanza di sospensione della procedura.
Cass. civ. n. 2505/2023
In tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza, senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto l'energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio. (Nella fattispecie, è stata ritenuta sufficiente l'indicazione, contenuta nel capo di imputazione, del furto di energia elettrica all'Enel, società che, pur se formalmente privata, gestisce su base nazionale, anche se non in forma di monopolio, il servizio pubblico di erogazione dell'energia).
Cass. pen. n. 29186/2018
Nell'ipotesi di pronuncia della Corte di cassazione di annullamento parziale, la declaratoria in dispositivo delle parti della sentenza impugnata divenute irrevocabili, ex art. 624, comma secondo, cod. proc. pen., ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva, conseguentemente, ove tale dichiarazione sia stata omessa, è comunque consentito alla Corte - adita con ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio - di individuare, sulla base della lettura e dell'interpretazione della sua precedente sentenza, le parti passate in giudicato.
Cass. pen. n. 12904/2018
In tema di cosa giudicata, la formazione del giudicato non coincide con l'eseguibilità del titolo, costituendo la prima il mero presupposto della seconda; pertanto l'annullamento con rinvio di una sentenza di condanna composta di un unico capo in relazione al solo trattamento sanzionatorio non comporta automaticamente, in applicazione del principio della formazione progressiva del giudicato, l'immediata eseguibilità di detta sentenza, che può ricorrere soltanto qualora la pena sia definita con certezza nel "quantum" minimo inderogabile. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio disposto dalla Suprema Corte in relazione alla recidiva, con dichiarazione di assorbimento degli altri motivi di ricorso concernenti la determinazione della pena).
Cass. pen. n. 11949/2017
In caso di annullamento parziale ex art. 624 cod. proc. pen., la sentenza emessa dal giudice del rinvio è suscettibile di ricorso in cassazione, oltre che per inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla decisione di annullamento, anche in relazione ai "punti" annullati, a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi e a quelli non decisi dalla Corte di cassazione, in quanto ritenuti assorbiti nel motivo di ricorso accolto.
Cass. pen. n. 5753/2016
Nel caso di annullamento parziale con rinvio a norma dell'art. 624 cod. proc. pen. della sentenza di condanna soltanto per alcuni reati, l'eventuale modifica del trattamento sanzionatorio finale, a seguito dell'assoluzione pronunciata dal giudice del rinvio, non incide sui fatti non interessati dalla sentenza parzialmente rescindente, con la conseguenza che il nuovo assetto sanzionatorio disposto non rileva ai fini del computo dei termini di prescrizione dei reati già irrevocabilmente accertati.
Cass. pen. n. 46419/2014
Nell'ipotesi di pronuncia della Corte di cassazione di annullamento parziale, la declaratoria in dispositivo delle parti della sentenza impugnata divenute irrevocabili, ex art. 624, comma secondo, cod. proc. pen., ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva, conseguentemente, ove tale dichiarazione sia stata omessa, è comunque consentito alla Corte - adita con ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio - di individuare, sulla base della lettura e dell'interpretazione della sua precedente sentenza, le parti passate in giudicato.
Cass. pen. n. 16208/2014
Non può trovare applicazione la legge penale modificativa più favorevole entrata in vigore dopo la sentenza della Corte di cassazione che dispone l'annullamento con rinvio ai soli fini della determinazione della pena, ma prima della definizione di questa ulteriore fase del giudizio, poiché i limiti della pronuncia rescindente determinano l'irrevocabilità della decisione impugnata in ordine alla responsabilità penale ed alla qualificazione dei fatti ascritti all'imputato. (Fattispecie relativa a condanna per concussione annullata limitatamente alla individuazione della pena prima dell'approvazione della legge 6 novembre 2012, n. 190).
Cass. pen. n. 35616/2007
In tema di giudizio di rinvio, i poteri del giudice di accertamento e di valutazione del fatto sono limitati dal giudicato parziale formatosi su un diverso capo della sentenza soltanto in relazione agli elementi che compongono il fatto storico e non anche in relazione alle modalità in cui è strutturato il capo di imputazione, in cui possono comparire elementi descrittivi della condotta che restano irrilevanti ai fini dell'operatività del divieto del ne bis in idem. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la violazione del giudicato parziale sul presupposto che l'individuazione ad opera del giudice d'appello di una precisa somma di denaro — lire 400.000.000 — come parte del compenso di un episodio di corruzione diverso da quello nella cui imputazione detta somma era indicata, non impedisse una rivalutazione ed una rilettura nell'ambito dell'accertamento dei fatti dell'altro episodio di corruzione di quello specifico aspetto, l'incremento delle disponibilità finanziarie dell'imputato per lire 400.000.000, in quanto elemento probatorio del fatto reato e non invece porzione qualificante ed essenziale del fatto coperto dal giudicato parziale).
Cass. pen. n. 21769/2004
In caso di annullamento parziale ex art. 624 c.p.p., il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato rende definitive tali parti della sentenza, con la conseguenza che il giudice di rinvio, investito della decisione sulla determinazione della pena, non può applicare le cause estintive del reato sopravvenute alla pronuncia di annullamento.
Cass. pen. n. 47579/2003
Ai fini della prescrizione, sono diversi gli effetti, di un annullamento parziale di una sentenza con giudizio di rinvio non inerente l'accertamento del fatto o la responsabilità dell'imputato, rispetto al caso di impugnazione parziale di alcuni capi o punti di una sentenza. Nel primo caso si verifica il passaggio in giudicato dei capi o dei punti della sentenza non annullati per cui la prescrizione eventualmente maturata nel frattempo o già maturata in precedenza, ma non rilevata, non può essere dichiarata dal giudice di rinvio. Nel secondo caso, non formandosi alcun giudicato parziale, ma solo una preclusione di ordine processuale al riesame dei punti della sentenza non impugnati, tutte le cause di estinzione del reato preesistenti o sopravvenute possono essere dichiarate.
Cass. pen. n. 7548/2000
In tema di annullamento parziale della sentenza, la connessione essenziale tra la fattispecie criminosa tipica e le circostanze impedisce la formazione del giudicato sul fatto nella sua interezza e consente al giudice di rinvio di applicare la causa estintiva che consegue al riconoscimento o all'esclusione delle attenuanti o aggravanti, della cui valutazione sia stato nuovamente investito. (Fattispecie nella quale, a seguito del riconoscimento, in sede di rinvio, delle circostanze attenuanti generiche, si era determinato l'abbassamento della soglia della pena edittale al di sotto del limite dei cinque anni, con conseguente prescrizione del reato).
Cass. pen. n. 6607/2000
Il giudicato parziale interno rende intangibili le statuizioni della sentenza da esso coperte, e si afferma e prevale rispetto a qualsiasi causa di non punibilità, comprese le vicende estintive del reato, eccezion fatta per quella sola della morte del reo. Da ciò consegue che, ove una sentenza sia stata impugnata soltanto con riguardo al profilo dell'entità della pena inflitta, il giudicato parziale interno conseguentemente formatosi in ordine al profilo della responsabilità esclude l'applicabilità della sopravvenuta causa estintiva rappresentata dalla prescrizione.
Cass. pen. n. 2071/2000
Attesa la regola generale della formazione progressiva del giudicato, consacrata dall'art. 624 c.p.p., deve ritenersi che quando la decisione divenga irrevocabile in relazione all'affermazione di responsabilità e contenga già l'indicazione della pena minima che il condannato deve comunque espiare, la stessa vada posta in esecuzione (principio affermato con riguardo a fattispecie in cui l'annullamento con rinvio riguardava soltanto l'entità degli aumenti di pena da applicare a titolo di continuazione sulla pena base).
Cass. pen. n. 8310/1999
Una volta ammesso, sulla base di quanto disposto dall'art. 624 c.p.p., il principio della c.d. «formazione progressiva del giudicato» nel caso di annullamento parziale della sentenza con rinvio, deve ritenersi che il principio operi anche nel caso di mancata impugnazione di un capo o punto della sentenza, attesa la equiparabilità della preclusione creata da detta mancata impugnazione a quella imposta ex lege dal citato art. 624, nel senso che l'una e l'altra danno luogo alla formazione di un giudicato parziale in presenza del quale non possono più operare, tra l'altro, cause sopravvenute di estinzione del reato.
Cass. pen. n. 4703/1999
In tema di annullamento parziale della sentenza, è configurabile la formazione del giudicato parziale, dovendosi distinguere il momento attinente all'accertamento della responsabilità da quello riguardante la determinazione della pena. Ed invero, la parte della sentenza con la quale viene affermata la responsabilità dell'imputato e quella con la quale viene determinata la pena, costituendo la prima presupposto logico-giuridico della seconda, costituiscono entrambe “disposizioni della sentenza” secondo la dizione adoperata dall'art. 624 c.p.p., di guisa che, se l'annullamento della sentenza riguarda esclusivamente la determinazione della pena, la parte della sentenza riguardante l'affermazione della responsabilità, che non è stata intaccata dall'annullamento, acquista autorità di cosa giudicata, in quanto la stessa non ha connessione essenziale con la parte annullata. (Fattispecie nella quale, annullata la sentenza di merito sui soli punti relativi al giudizio di comparazione tra circostanze e alla determinazione della pena per difetto di motivazione, il giudice di rinvio aveva confermato la sentenza annullata e, nel successivo giudizio di cassazione, la S.C. ha ritenuto corretta la mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione invocata dal ricorrente, sul rilievo della formazione del giudicato sulla responsabilità).
Cass. pen. n. 11544/1998
Poiché il concetto di condanna penale comprende in un unicum inscindibile sia l'accertamento della responsabilità che la determinazione della pena, non è concepibile, in via generale, che si formi un giudicato di condanna nell'ipotesi in cui, pur non essendo più in discussione la responsabilità, restino tuttavia da definire l'entità o le modalità di applicazione della sanzione concretamente irrogata; da ciò consegue l'operatività, nel corso del perdurante giudizio, delle cause di estinzione del reato eventualmente sopraggiunge, ad eccezione del caso in cui il giudizio stesso sia proseguito ai fini della determinazione della pena a seguito di annullamento parziale della sentenza da parte della Corte di cassazione, in virtù del quale gli elementi della decisione di condanna sono scomponibili per il formarsi del cosiddetto giudicato progressivo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto l'operatività della prescrizione del reato intervenuta nel corso del giudizio di appello instaurato ad iniziativa dell'imputato che si doleva unicamente dell'apposizione di una condizione — il risarcimento del danno — al beneficio della sospensione della pena; e ciò sulla base della considerazione che il punto devoluto, per quanto accessorio alle statuizioni civili, incidesse direttamente sull'an dell'applicazione della pena).
Cass. pen. n. 248/1997
In materia edilizia, nell'ipotesi in cui la Cassazione annulli la sentenza di patteggiamento limitatamente all'omesso ordine di demolizione, il giudice di rinvio non può dichiarare estinto il reato per prescrizione, poiché sul tema della responsabilità si è formato il giudicato progressivo o parziale.
Cass. pen. n. 20/1996
Anche nel giudizio penale il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva: ciò avviene sia quando una sentenza di annullamento parziale venga pronunciata nel processo cumulativo e riguardi solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni, sia quando detta pronuncia abbia ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo di imputazione, che anche in tal caso il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate; ne consegue che la competente autorità giudiziaria può legittimamente porre in esecuzione il titolo penale per la parte divenuta irrevocabile, nonostante il processo, in conseguenza dell'annullamento parziale, debba proseguire in sede di rinvio per la nuova decisione sui capi annullati.
Cass. pen. n. 4882/1996
È ammissibile la formazione progressiva del giudicato nello sviluppo dinamico del rapporto processuale non solo quando l'annullamento parziale viene pronunciato nel processo cumulativo e riguarda solo alcuni degli imputati o talune delle imputazioni, ma anche quando la pronuncia di annullamento ha ad oggetto una o più statuizioni relative a un solo imputato o a un solo capo di imputazione, poiché in tal caso il potere decisorio del giudice della cognizione si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni della sentenza non annullate né aventi con queste connessione essenziale: con il termine «parti della sentenza» si intende, infatti, qualsiasi statuizione avente una sua autonomia giuridico-concettuale, quale che sia l'ampiezza del relativo contenuto, su aspetti non più suscettibili di riesame da parte del giudice di rinvio per la definitività e l'irrevocabilità della decisione della Corte di cassazione, sia pure limitata dall'oggetto dell'annullamento. Ne consegue che, da un lato, al giudice di rinvio è attribuito potere decisorio solo sui «punti» che hanno formato oggetto dell'annullamento (e su quelli ai primi inscindibilmente connessi, per la necessaria interdipendenza logico-giuridica fra le diverse statuizioni, di guisa che l'annullamento di una di esse attrae nella sfera del riesame anche quelle «parti» che, siccome non suscettibili di autonoma decisione, sfuggono alla formazione del giudicato), ma non sulle parti non annullate e su quelle non in connessione essenziale con le parti annullate, e che, dall'altro, è consentita l'impugnazione della sentenza del giudice di rinvio soltanto in relazione ai «punti» annullati - e a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi - e non decisi dalla Corte di cassazione, ovvero per inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento per ciò che concerne tutte le questioni di diritto con essa decise (tra le quali rientrano anche quelle concernenti il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione e la coerenza logica della stessa).
Cass. pen. n. 11041/1995
L'art. 624 del nuovo codice di procedura penale — che ha letteralmente recepito l'art. 545 del codice abrogato — con l'espressione «parti della sentenza», che diventano irrevocabili a seguito del giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento con rinvio, ha inteso fare riferimento a qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale, e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame, acquistando, anche in relazione a questi ultimi, la decisione adottata — benché non ancora eseguibile — autorità di cosa giudicata. Ne consegue che, se il rinvio a seguito dell'annullamento della Corte di cassazione riguarda soltanto il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto e la determinazione della pena, l'applicabilità di una causa estintiva del reato rimane preclusa per essere divenuta irrevocabile la parte della sentenza concernente la responsabilità dell'imputato e dovendo il giudizio del rinvio statuire soltanto in ordine al giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. e alla determinazione della pena.
Cass. pen. n. 7519/1994
Nel caso di annullamento parziale ad opera della S.C. della sentenza impugnata, si ha connessione essenziale tra la parte annullata della sentenza ed altra parte (con esclusione del giudicato) quando vi è un'interdipendenza tra le stesse tale che l'annullamento pronunciato per una di esse comporti necessariamente il riesame di altra parte della sentenza che sia stata investita direttamente dall'annullamento. Tale connessione può essere anche eventuale nel senso che la parte di sentenza non colpita direttamente dall'annullamento deve essere riesaminata dal giudice di rinvio nel caso che questi, decidendo le questioni deferitegli espressamente con l'annullamento, adotti una soluzione che comporti necessariamente un riesame di parti non annullate della sentenza.
Cass. pen. n. 4460/1994
Ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 545 c.p.p. del 1930, concernente l'annullamento parziale della impugnata sentenza da parte della Cassazione, per «parti non annullate della sentenza» devono intendersi quelle in ordine alle quali si è ormai del tutto esaurita ogni possibilità di decisione del giudice di merito e, contestualmente, completato l'iter processuale e che hanno, così, acquistato, perché definitive, «autorità di cosa giudicata», mentre il rapporto di «connessione essenziale» tra parti annullate e parti non annullate della sentenza deve intendersi, fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 45 stesso codice, come necessaria interdipendenza logico giuridica tra le parti suddette, nel senso che l'annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza seppur non annullata. (La Cassazione ha altresì affermato che per «parte» della sentenza deve intendersi qualsiasi statuizione che abbia una sua propria autonomia giuridico-concettuale).
In tema di annullamento parziale della sentenza impugnata da parte della Cassazione, il principio della formazione progressiva del giudicato - desumibile da una corretta interpretazione del disposto dell'art. 545 comma primo c.p.p. del 1930 (e parallelamente dell'art. 624, comma 1, nuovo c.p.p.) - che ne importa la configurabilità in ordine alle parti non annullate della sentenza concernenti l'esistenza del reato e la responsabilità dell'imputato e non in rapporto di connessione essenziale con quelle annullate, legittima la conclusione che esclude la operatività delle cause di estinzione del reato, relativamente alle parti della decisione sulle quali si è formato il giudicato, non potendo l'art. 152 c.p.p. del 1930 (e l'art. 129 nuovo c.p.p.), che pur prevede l'efficacia di dette cause in ogni stato e grado del procedimento, superare la «barriera del giudicato», essendosi per quelle parti della sentenza che tale autorità hanno acquistato, ormai concluso, in maniera definitiva, il loro iter processuale .
Cass. pen. n. 6019/1993
In tema di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione, con l'espressione «parti della sentenza» l'art. 545 c.p.p. 1930 - norma riprodotta nell'art. 624 c.p.p. - ha inteso fare riferimento a qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo di imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame; anche in relazione a questi ultimi la decisione adottata, benché non ancora eseguibile, acquista autorità di cosa giudicata, quale che sia l'ampiezza del relativo contenuto.
Nel caso di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione che abbia ad oggetto statuizioni diverse dall'accertamento del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato, la pronuncia di condanna diviene irrevocabile, con conseguente preclusione per il giudice di rinvio di dichiarare prescritto il reato, non solo quando la causa estintiva sia sopravvenuta ma anche quando, eventualmente, tale causa fosse preesistente e non sia stata valutata dalla Corte di cassazione. (La Cassazione ha altresì evidenziato che per l'applicazione dell'art. 152 c.p.p. 1930 - 129 del nuovo c.p.p. - è necessario sussista ancora un «procedimento» in punto esistenza del reato-affermazione di responsabilità dell'imputato e che detto «procedimento» più non esiste una volta che essa Corte abbia annullato solo su altri punti, rigettando il ricorso su quello relativo alla responsabilità).