Cass. civ. n. 22921 del 19 agosto 2024

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) - Decadenza di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 - Applicabilità al socio e consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata - Esclusione - Fondamento.


In tema di nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), la fattispecie di decadenza di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 non è applicabile al socio e consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata, in quanto tali figure non implicano di per sé lo svolgimento di attività lavorativa di carattere autonomo o imprenditoriale soggetta all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del medesimo decreto.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 846 del 2024

Normativa correlata

Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 11 com. 1 lett. L. C
Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 10 com. 1

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