Cass. civ. n. 22923 del 19 agosto 2024

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Benefici contributivi in caso di trasferta o di rimborso per spese di viaggio - Onere probatorio - A carico del richiedente - Sussistenza.


In tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti per il caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 18160 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 5 CORTE COST.
Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314

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