Cass. pen. n. 22963 del 09 marzo 2023

Testo massima n. 1


TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO - Tribunale per i minorenni - Definizione anticipata del procedimento - Non luogo a procedere per irrilevanza del fatto - Osservanza delle disposizioni previste dall'art. 127 cod. proc. pen. - Obbligatorietà - Fattispecie.


La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nei confronti del minorenne deve essere pronunciata dal giudice per le indagini preliminari con la procedura camerale partecipata, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 127 cod. proc. pen., e non "de plano". (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato la nullità, per violazione delle norme sul contraddittorio, della decisione di non doversi procedere per irrilevanza del fatto sul rilievo che il consenso prestato dagli imputati alla definizione del processo allo stato degli atti non rilevasse ai fini della corretta formalità del rito). (Conf.: n. 564 del 1992,

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 6374 del 2010

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST.
DPR 22/09/1988 num. 448 art. 27 CORTE COST.

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