Cass. pen. n. 29315 del 11 giugno 2009

Testo massima n. 1


Il delitto di diffusione di una malattia delle piante o degli animali, di cui all'art. 500 c.p., è punibile anche a titolo di tentativo in quanto, trattandosi di reato di evento, è configurabile in presenza di atti idonei diretti in modo non equivoco alla propagazione della malattia. (Fattispecie di animali contagiati dalla brucellosi).

Testo massima n. 2


Integra il delitto di diffusione di una malattia delle piante o degli animali di cui all'art. 500 c.p., la probabilità che la propagazione della malattia stessa rechi nocumento all'economia rurale, forestale ovvero al patrimonio zootecnico nazionale. (In motivazione la Corte ha precisato che tale interpretazione è in sintonia con il testo della fattispecie incriminatrice la quale richiede che il pericolo, che la legge intende evitare, deve essere connesso alla diffusione della malattia).

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