Art. 500 – Codice penale – Diffusione di una malattia delle piante o degli animali

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali , pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [635 n. 5].

Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da euro 103 a euro 2.065.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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