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Art. 500 — Diffusione di una malattia delle piante o degli animali

Art. 500 — Diffusione di una malattia delle piante o degli animali

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali , pericolosa all’economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [ 635 n. 5 ].

Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da centotre euro a duemilasessantacinque euro.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 29315/2009

Il delitto di diffusione di una malattia delle piante o degli animali, di cui all’art. 500 c.p., è punibile anche a titolo di tentativo in quanto, trattandosi di reato di evento, è configurabile in presenza di atti idonei diretti in modo non equivoco alla propagazione della malattia. (Fattispecie di animali contagiati dalla brucellosi)
Integra il delitto di diffusione di una malattia delle piante o degli animali di cui all’art. 500 c.p., la probabilità che la propagazione della malattia stessa rechi nocumento all’economia rurale, forestale ovvero al patrimonio zootecnico nazionale. (In motivazione la Corte ha precisato che tale interpretazione è in sintonia con il testo della fattispecie incriminatrice la quale richiede che il pericolo, che la legge intende evitare, deve essere connesso alla diffusione della malattia).

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Cass. pen. n. 12140/2000

Il reato di cui all’art. 500 c.p. (diffusione di una malattia delle piante o degli animali) ha natura plurioffensiva in quanto tutela la ricchezza pubblica costituita dal patrimonio zootecnico nazionale, ed in via mediata il patrimonio dei singoli. L’evento richiesto per la sua integrazione è la concreta diffusione della malattia, pericolosa per l’economia rurale o per il patrimonio zootecnico con la conseguenza che il delitto si consuma nel momento in cui la malattia si sia propagata al punto da integrare il pericolo di cui sopra

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Cass. pen. n. 3013/1991

Ai fini della configurabilità della fattispecie criminosa di cui all’art. 500 c.p. non è necessaria la diffusione della malattia all’intero territorio nazionale, o a vaste zone dello stesso, essendo sufficiente che la possibilità di estensione, anche per facilità e rapidità di trasmissione, faccia sorgere un concreto pericolo per l’economia rurale o forestale, ovvero per il patrimonio zootecnico nazionale.

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