Art. 500 – Codice penale – Diffusione di una malattia delle piante o degli animali
Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali , pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [635 n. 5].
Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da euro 103 a euro 2.065.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 34481/2020
Il reato di cui all'art. 500 cod. pen. ha natura plurioffensiva, tutelando sia la ricchezza pubblica costituita dal patrimonio zootecnico nazionale sia - in via mediata - il patrimonio dei singoli, e richiede, per la sua integrazione, che sia cagionato l'evento costituito dalla concreta diffusione di una malattia pericolosa per l'economia rurale o forestale ovvero per il patrimonio zootecnico, con la conseguenza che il delitto si consuma nel momento in cui la malattia si sia propagata al punto da integrare tale pericolo.
Cass. civ. n. 26492/2015
Il delitto di diffusione di una malattia delle piante o degli animali, di cui all'art. 500 cod. pen., è punibile anche a titolo di tentativo in quanto, trattandosi di reato di evento, è configurabile in presenza di atti idonei diretti in modo non equivoco alla propagazione della malattia.
Cass. civ. n. 29315/2009
Il delitto di diffusione di una malattia delle piante o degli animali, di cui all'art. 500 c.p., è punibile anche a titolo di tentativo in quanto, trattandosi di reato di evento, è configurabile in presenza di atti idonei diretti in modo non equivoco alla propagazione della malattia. (Fattispecie di animali contagiati dalla brucellosi).
Cass. civ. n. 12140/2000
Il reato di cui all'art. 500 c.p. (diffusione di una malattia delle piante o degli animali) ha natura plurioffensiva in quanto tutela la ricchezza pubblica costituita dal patrimonio zootecnico nazionale, ed in via mediata il patrimonio dei singoli. L'evento richiesto per la sua integrazione è la concreta diffusione della malattia, pericolosa per l'economia rurale o per il patrimonio zootecnico con la conseguenza che il delitto si consuma nel momento in cui la malattia si sia propagata al punto da integrare il pericolo di cui sopra.
Cass. civ. n. 3013/1991
Ai fini della configurabilità della fattispecie criminosa di cui all'art. 500 c.p. non è necessaria la diffusione della malattia all'intero territorio nazionale, o a vaste zone dello stesso, essendo sufficiente che la possibilità di estensione, anche per facilità e rapidità di trasmissione, faccia sorgere un concreto pericolo per l'economia rurale o forestale, ovvero per il patrimonio zootecnico nazionale.