Cass. pen. n. 3013 del 8 marzo 1991
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità della fattispecie criminosa di cui all'art. 500 c.p. non è necessaria la diffusione della malattia all'intero territorio nazionale, o a vaste zone dello stesso, essendo sufficiente che la possibilità di estensione, anche per facilità e rapidità di trasmissione, faccia sorgere un concreto pericolo per l'economia rurale o forestale, ovvero per il patrimonio zootecnico nazionale.
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