Cass. civ. n. 22993 del 21 agosto 2024
Testo massima n. 1
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Indennità di disoccupazione fornita dall'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) - Dichiarazione d'immediata disponibilità all'attività lavorativa - Necessità - Stato di detenzione - Compatibilità - Conseguenze in tema di decorrenza della prestazione - Fattispecie.
La dichiarazione d'immediata disponibilità all'attività lavorativa, prevista dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 181 del 2000, rappresenta un elemento costitutivo dello stato di disoccupazione rilevante ai fini del conseguimento dell'indennità fornita dall'Assicurazione sociale per l'Impiego (ASpI) e non è incompatibile con lo stato di detenzione, sicché l'erogazione della prestazione decorre dalla sua presentazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto dell'appellante di ottenere il trattamento di disoccupazione ASpI a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, anziché dalla data di rilascio della dichiarazione).
Nessuna massima correlata
Normativa correlata
Legge 28/06/2012 num. 92 art. 4 com. 38
Decreto Legisl. 21/04/2000 num. 181 art. 1
Decreto Legisl. 21/04/2000 num. 181 art. 2
Legge 28/02/1987 num. 56 art. 19 com. 2