14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1352 del 9 febbraio 1985
Testo massima n. 1
La norma di cui all’art. 586 c.p., che si ricollega alla regola generale esposta nell’art. 83 c.p., considera l’ipotesi di un delitto doloso diverso da quello di omicidio o lesione personale, che produca, come conseguenza non voluta, la morte o la lesione di una persona, sempre che tale evento non sia elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto doloso. Ne consegue che per l’applicazione dell’ipotesi normativa di cui all’art. 586 c.p. occorre che il secondo evento, morte o lesione personale, non sia stato voluto neppure indirettamente e cioè in presenza di dolo eventuale, ovverosia con l’accettazione del rischio dei risultati anche probabili del suo comportamento, da parte dell’agente.
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