Art. 83 – Codice penale – Evento diverso da quello voluto dall’agente

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 32162/2024

In tema concorso anomalo di persone nel reato, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 cod. pen. in relazione all'art. 3 Cost., con riferimento al trattamento sanzionatorio meno grave previsto dall'art. 83 cod. pen. per il reato aberrante monolesivo, trattandosi di istituti non identici tra loro, in quanto, mentre nella cd. "aberratio delicti" il soggetto agente è uno solo e la condotta colposamente posta in essere è diversa da quella dolosamente preordinata, l'istituto di cui all'art. 116 è connotato da una maggiore pericolosità determinata dall'azione criminosa collettiva, nonché dal colposo affidamento del soggetto che non ha voluto il reato diverso, all'attività dolosa altrui su cui non ha alcun dominio.

Cass. civ. n. 54015/2018

In tema di "aberratio delicti", l'evento non voluto è addebitabile all'agente solo a titolo di colpa, quando sia assolutamente diverso, cioè di altra natura rispetto a quello voluto, ma non quando di questo costituisca una sorta di progressione naturale e prevedibile, dovendo in tal caso l'agente rispondere, anche in relazione al secondo evento, a titolo di dolo, sia pure alternativo o eventuale.

Cass. civ. n. 19293/2015

In tema di aberratio delicti, l'evento non voluto è addebitabile all'agente solo a titolo di colpa, quando sia assolutamente diverso, cioè di altra natura rispetto a quello voluto, ma non quando di questo costituisca una sorta di progressione naturale e prevedibile, dovendo in tal caso l'agente rispondere, anche in relazione al secondo evento, a titolo di dolo, sia pure alternativo o eventuale.

Cass. civ. n. 3168/1989

L'evento non voluto è valutabile ai sensi dell'art. 83 c.p. ed è quindi addebitabile all'agente a solo titolo di colpa, soltanto quando sia assolutamente diverso e, cioè, di altra natura rispetto all'altro, perché, ove, invece, tale diversità sia da escludere - o perché l'evento verificatosi costituisca una sorta di progressione naturale e prevedibile di quello voluto, ovvero perché risulti di entità maggiore o più grave di quest'ultimo - anche il secondo evento va addebitato all'agente a titolo di dolo, sia pure alternativo od eventuale.

Cass. civ. n. 10961/1988

L'art. 116 c.p. non è norma speciale rispetto a quello dell'art. 83 c.p. in quanto mentre quest'ultima riguarda esclusivamente la posizione del colpevole che risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto allorché il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo (cosiddetto aberratio delicti), la norma sul concorso anomalo riguarda la posizione del compartecipe, il quale risponde del reato più grave che sia stato realizzato dal concorrente o dai concorrenti in difformità dal programma criminoso concertato, sempre che tale fatto più grave sia ricollegabile a quello meno grave (e voluto) da un nesso di sviluppo logicamente prevedibile.

Cass. civ. n. 5250/1988

L'art. 116 c.p. assoggetta, nel quadro della maggiore pericolosità della delinquenza associata, la deviazione individuale dal piano concordato da parte di uno dei concorrenti, ad una disciplina più severa di quella predisposta dall'art. 83 stesso codice per la divergenza tra voluto e realizzato, che si verifica in regime di esecuzione monosoggettiva. Data la diversità esistente tra le situazioni disciplinate dalle due norme, l'art. 83, primo comma, c.p. può, atteso il carattere generale della disciplina dell'aberratio delicti, trovare applicazione anche nell'ambito della partecipazione criminosa, ogni qualvolta il reato diverso sia dall'esecutore materiale (o dagli esecutori materiali nell'ipotesi di esecuzione frazionata) commesso per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione o altra causa — purché non assistita dal coefficiente psichico della rappresentazione e della volontà — e di tale reato tutti i concorrenti rispondono a titolo di colpa, sempre che il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo.

Cass. civ. n. 1673/1986

L'art. 83 c.p. nel disciplinare l'ipotesi di «evento diverso da quello voluto dall'agente» stabilisce che qualunque sia in concreto nelle singole fattispecie il determinismo causale che dà luogo all'aberratio, l'evento non voluto può esser posto a carico dell'agente solo se dal comportamento di questi sia stato cagionato per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per qualsiasi altra causa. L'esistenza di una causalità materiale comunque verificatasi tra l'azione o l'omissione e l'evento diverso è sufficiente per giustificare l'addebitabilità di questo senza che sia necessaria la colpa, non potendosi identificare come ipotesi di colpa l'errore e le altre cause menzionate dall'art. 83 c.p. Elemento psicologico necessario per l'affermazione di responsabilità è il dolo del reato voluto, anche se la punibilità per il reato verificatosi è a titolo di colpa.

Cass. civ. n. 4754/1985

Nell'aberratio ictus i due eventi - il voluto e il non voluto - debbono essere caratterizzati dalla stessa natura del bene e interesse giuridico offeso; nell'aberratio delicti, invece, la detta uguaglianza tra i due eventi è esclusa, dovendo porsi a carico del reo un evento intrinsecamente diverso da quello voluto.

Cass. civ. n. 1352/1985

La norma di cui all'art. 586 c.p., che si ricollega alla regola generale esposta nell'art. 83 c.p., considera l'ipotesi di un delitto doloso diverso da quello di omicidio o lesione personale, che produca, come conseguenza non voluta, la morte o la lesione di una persona, sempre che tale evento non sia elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto doloso. Ne consegue che per l'applicazione dell'ipotesi normativa di cui all'art. 586 c.p. occorre che il secondo evento, morte o lesione personale, non sia stato voluto neppure indirettamente e cioè in presenza di dolo eventuale, ovverosia con l'accettazione del rischio dei risultati anche probabili del suo comportamento, da parte dell'agente.

Cass. civ. n. 4694/1983

Il delitto di omicidio preterintenzionale non è assimilabile all'omicidio da aberratio delicti, ma ai delitti aggravati dall'evento.

Cass. civ. n. 4144/1983

Nell'ipotesi prevista dall'art. 82 c.p., l'errore cade non sull'oggetto giuridico ma sull'oggetto materiale e l'evento si considera commesso in danno della persona che si voleva offendere; questa finzione favorisce il reo il quale risponde di un solo reato, quello consumato. Nel caso disciplinato dall'art. 83 c.p., invece, l'evento voluto è di natura diversa da quello cagionato, nel senso che non vi è omogeneità tra il bene giuridico che si voleva ledere e quello effettivamente leso; sicché il fatto realmente commesso va posto a carico dell'agente in base al principio della causalità psichica.

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