Cass. civ. n. 22996 del 28 luglio 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA IVA - Procedura di cui all’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposti - Variazioni dell’imponibile ai fini della nota di credito - Operazione economica sottostante - Individuazione se fuori campo IVA - Rilevanza - Conseguenze.
In tema di detrazioni IVA, in caso di variazioni dell'imponibile o dell'imposta ai fini della nota di credito e dei presupposti per ottenere il rimborso, è rilevante la qualificazione dell'operazione economica sottostante, se imponibile o se fuori campo IVA, dal momento che, nel primo caso, dev'essere verificata l'esistenza dei presupposti ex art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972 ai fini del rimborso, mentre nel secondo l'Amministrazione finanziaria è tenuta al rimborso, sebbene solo entro il termine di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, salvo l'effettivo rimborso dell'imposta al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST.