Cass. civ. n. 2161 del 8 luglio 1971

Testo massima n. 1


L'esistenza di una donazione, a titolo di legittima di «anticipo» sulla disponibile, non esclude la possibilità per l'erede legittimo di conseguire in tutto o in parte il residuo patrimonio del de cuius. (Nella specie, si assumeva che con la donazione fatta dal de cuius al figlio dovevano intendersi soddisfatti tutti i diritti successori di questo sull'eredità paterna).

Testo massima n. 2


In caso di successione legittima, non è necessario altro titolo, per la vocazione ereditaria, che la qualità di erede legittimo, mentre l'accettazione anche tacita della eredità - la quale può risultare dalla stessa proposizione dell'azione in veste di erede - è titolo necessario e sufficiente per l'acquisto della proprietà dei beni relitti.

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