Art. 552 – Codice civile – Donazione e legati in conto di legittima

Il legittimario [536 ss. c.c.] che rinunzia all'eredità [519 c.c.], quando non si ha rappresentazione [467 c.c.], può sulla disponibile ritenere le donazioni [769 ss. c.c.] o conseguire i legati a lui fatti [521 c.c.]; ma quando non vi è stata espressa dispensa dall'imputazione [553, 564, 724 c.c.], se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre [553 ss. c.c.] le disposizioni testamentarie o le donazioni [554 c.c.], restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l'eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest'ultimo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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