Cass. civ. n. 23034 del 22 agosto 2024
Testo massima n. 1
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' Pensione di anzianità - Requisito della non occupazione - Contratto di lavoro intermittente in corso alla data di presentazione della domanda - Spettanza della prestazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Per il riconoscimento della pensione di anzianità deve sussistere, al momento della presentazione della domanda amministrativa, la condizione di inoccupazione che, al pari del requisito contributivo, è elemento costitutivo per il conseguimento della prestazione richiesta; pertanto, la sussistenza di un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato è ostativa al riconoscimento, trattandosi di contratto di lavoro subordinato che si caratterizza per la peculiare forma di utilizzazione della forza lavoro nell'ambito di un rapporto che, per tutta la sua durata, è in atto con vincoli persistenti per entrambe le parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto occupato il ricorrente l'iscritto all'ENPALS e che versava i contributi in relazione a un rapporto di lavoro intermittente, occasionalmente quiescente in coincidenza con la presentazione della domanda amministrativa di pensione di anzianità).
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Normativa correlata
Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 CORTE COST.