Cass. civ. n. 2304 del 25 gennaio 2023
Testo massima n. 1
PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IMMAGINE - IN GENERE Divulgazione di immagine altrui - Assenza di consenso dell'interessato - Liceità - Limiti - Manifestazioni pubbliche o private di rilevanza sociale - Liceità della divulgazione ex artt. 96 e 97 l. n. 633 del 1941 - Presupposti - Fattispecie.
La divulgazione dell'immagine altrui senza il consenso dell'interessato è lecita, ove la riproduzione sia collegata a manifestazioni pubbliche (o anche private, ma di rilevanza sociale), ai sensi degli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941, se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione e sia essenziale rispetto al contenuto informativo di interesse pubblico dell'articolo di accompagnamento, salvo che da tale evento derivi pregiudizio all'onore o al decoro della persona ritratta. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la valutazione operata dal giudice di merito che, in relazione alla pubblicazione, su un quotidiano, di una fotografia che ritraeva il ricorrente, accanto ad una donna sconosciuta, al compleanno di una persona immigrata, celebrato in un centro di immigrazione, aveva escluso un possibile pregiudizio all'onore, al decoro o alla reputazione del ricorrente e ritenuto la pubblicazione essenziale rispetto al contenuto dell'articolo, composto unitamente all'immagine, avente ad oggetto il tema dell'accoglienza delle persone immigrate nel nostro paese).
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 22/04/1941 num. 633 art. 96 CORTE COST.
Legge 22/04/1941 num. 633 art. 97 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 10 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 137 CORTE COST.