Cass. civ. n. 23040 del 22 agosto 2024

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Assegno di invalidità in godimento o successivamente riconosciuto - ASpI - Facoltà di opzione - Mancata previsione di un termine - Conseguenze.


La coesistenza dell'ASpI e dell'assegno ordinario di invalidità, già in godimento o successivamente riconosciuto, non è consentita, ma l'assicurato ha facoltà di optare per uno dei due trattamenti e, stante la mancata previsione di un termine per esercitare l'opzione, di scegliere l'erogazione dell'indennità anche in sede di ricorso amministrativo avverso il rigetto del riconoscimento dell'ASpI, con l'unica conseguenza che il tardato esercizio dell'opzione comporta, a norma dell'art. 2, comma 41, della l. n. 92 del 2012, la ripetibilità delle somme indebitamente erogate a titolo di ASpI.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 24751 del 2023

Normativa correlata

Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 1 CORTE COST.
Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 6 com. 7 CORTE COST.
Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST.
Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 2 com. 5 CORTE COST.
Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST.
Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 41 CORTE COST.
Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 40 CORTE COST.
Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 24 CORTE COST.

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