Cass. pen. n. 842 del 19 gennaio 1980
Testo massima n. 1
Il principio di cui all'art. 92 c.p. secondo il quale, in caso di ubriachezza, è presunta la capacità d'intendere e di volere del soggetto, non esime il giudice dall'obbligo d'accertare in ogni singola fattispecie la colpevolezza attraverso l'indagine sull'atteggiamento psicologico assunto in concreto dall'ubriaco nel momento in cui il fatto è stato commesso. Trattandosi di delitto doloso, la responsabilità del soggetto deve essere esclusa ove risulti che in concreto il fatto è stato commesso per colpa o, comunque, non è stato voluto dall'ubriaco.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi