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Art. 92 — Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata

Art. 92 — Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata

L’ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce la imputabilità [ 688 ].

Se l’ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 466/1994

L’aggravante del motivo futile può essere applicata anche nel caso in cui il colpevole abbia agito in stato di ubriachezza. Invero ai sensi dell’art. 92 c.p. l’ubriachezza volontaria o colposa non esclude né attenua l’imputabilità, di guisa che i motivi che hanno determinato l’ubriaco al delitto non possono essere valutati con criteri diversi da quelli adottati per la persona normale.

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Cass. pen. n. 12562/1990

In tema di maltrattamenti (art. 572 c.p.), il fatto che i singoli episodi costituenti nel loro complesso la condotta criminosa siano commessi durante lo stato di ubriachezza, in cui l’imputato frequentemente versa, non implica che esse siano da considerarsi frutto di violazioni episodiche perché scaturite improvvisamente dalla crisi alcolica e, quindi, non inserite in quella unitaria coscienza e volontà di sottoporre i soggetti passivi a continui patimenti fisici o morali, che integra il delitto.

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Cass. pen. n. 7157/1990

Nel caso di ubriachezza volontaria, colposa o preordinata, la presunzione legale d’imputabilità non è sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità penale, occorre, infatti, accertare la colpevolezza dell’ubriaco secondo i normali criteri d’individuazione dell’elemento psicologico del reato e, poiché l’art. 92 c.p. nel disciplinare l’imputabilità nulla dice in ordine alla di lui colpevolezza, questa va valutata alla stregua delle regole dettate dagli artt. 42 e 43 c.p. È dunque, necessario prendere in considerazione la condotta dell’ubriaco, al momento della commissione del fatto, per stabilire se egli ha agito con dolo o colpa. Ciò perché, secondo il vigente sistema penale, l’ideazione e la volizione dell’ubriaco vanno indagate e valutate dal giudice, nonostante la perturbazione psichica e la riduzione del senso critico determinate dall’alcool.

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Cass. pen. n. 2509/1990

Nel caso di reato commesso in stato di ebbrezza alcoolica non accidentale né preordinata, ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’agente, è decisivo l’atteggiamento psichico, sia pure abnorme, al momento in cui il fatto si è verificato: trattandosi di delitto doloso, la responsabilità del soggetto deve essere esclusa soltanto se risulti in concreto che il fatto è stato commesso per colpa o comunque non è stato voluto.
Non è giuridicamente illogica l’individuazione dello stato di ebbrezza alcoolica quale causale del reato, poiché la piena imputabilità dell’agente sancita dall’art. 92 c.p. nonostante l’alterazione psichica conseguente alla ubriachezza volontaria o colposa, costituisce mera finzione giuridica imposta dalla necessità di difesa sociale, mentre permane sul piano naturalistico tale alterazione, che, soggiogando più o meno compiutamente le facoltà intellettive e volitive del soggetto, può essa stessa costituire causa efficiente del reato e la ratio della sua punizione. (Fattispecie in tema di tentato omicidio).

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Cass. pen. n. 6065/1984

In caso di ubriachezza volontaria o colposa, l’imputabilità rimane integra, quali che siano gli effetti dell’alcool sulla capacità di intendere e di volere del soggetto, il quale perciò risponde del reato commesso, sempre che sia accertata l’esistenza dell’elemento psicologico proprio del reato stesso. L’ubriachezza accidentale, derivante cioè da caso fortuito o da forza maggiore, rappresenta un’ipotesi del tutto eccezionale, e la relativa prova deve essere sicuramente acquisita al processo, come in genere per tutte le cause idonee ad escludere o diminuire l’imputabilità quando questa è presunta dalla legge.

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Cass. pen. n. 3380/1981

Nell’accertare l’estremo della colpevolezza della condotta dell’ubriaco, il dolo non può essere escluso argomentando esclusivamente dallo stato di ebbrezza alcoolica, qualora le modalità soggettive ed oggettive del comportamento depongano, secondo i criteri ordinari, per l’intenzionalità dell’evento.

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Cass. pen. n. 842/1980

Il principio di cui all’art. 92 c.p. secondo il quale, in caso di ubriachezza, è presunta la capacità d’intendere e di volere del soggetto, non esime il giudice dall’obbligo d’accertare in ogni singola fattispecie la colpevolezza attraverso l’indagine sull’atteggiamento psicologico assunto in concreto dall’ubriaco nel momento in cui il fatto è stato commesso. Trattandosi di delitto doloso, la responsabilità del soggetto deve essere esclusa ove risulti che in concreto il fatto è stato commesso per colpa o, comunque, non è stato voluto dall’ubriaco.

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Cass. pen. n. 607/1973

La peculiarità della normativa degli artt. 92 e 93 c.p. comporta che l’autore del fatto previsto come reato debba rispondere penalmente come se egli fosse rimasto capace di intendere e di volere nel momento in cui lo commise, e ciò postula che si debba guardare all’atteggiamento da lui tenuto in quell’occasione, per identificare l’elemento psicologico che caratterizza la condotta, e non quello della messa in opera della situazione che ha determinato la perdita o la menomazione dell’imputabilità.

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