Art. 92 – Codice penale – Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata

L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce la imputabilità [688].

Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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