Cass. pen. n. 3351 del 2 marzo 1989

Testo massima n. 1


Gli stati di tossicodipendenza possono produrre un'alterazione dei processi intellettivi e volitivi di un soggetto, così incidendo sulla sua imputabilità solo quando raggiungono il livello di una grave e permanente intossicazione determinante un vero e proprio stato patologico psicofisico.

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