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Art. 93 — Fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti

Art. 93 — Fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti [ 729 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 7363/2003

Affinché si possa ritenere esclusa o diminuita la imputabilità dell’agente, l’intossicazione da sostanze stupefacenti deve essere caratterizzata dalla permanenza e dall’irreversibilità e, cioè, da condizioni psichiche che permangono indipendentemente dal rinnovarsi dell’assunzione o meno di sostanze stupefacenti, condizioni che, in ogni caso, debbono essere valutate con riferimento al momento in cui il fatto-reato è stato commesso.

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Cass. pen. n. 3351/1989

Gli stati di tossicodipendenza possono produrre un’alterazione dei processi intellettivi e volitivi di un soggetto, così incidendo sulla sua imputabilità solo quando raggiungono il livello di una grave e permanente intossicazione determinante un vero e proprio stato patologico psicofisico.

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Cass. pen. n. 541/1989

Il solo stato di tossicodipendenza dell’imputato non ha rilevanza ai fini dell’imputabilità, a meno che la droga non sia stata assunta per forza maggiore o per caso fortuito o abbia determinato una irreversibile intossicazione patologica che, provocando alterazioni psichiche permanenti, consente di concludere che il soggetto sia un vero malato di mente.

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Cass. pen. n. 7633/1987

Lo stato di intossicazione acuta da sostanze stupefacenti, al pari dell’ubriachezza accidentale, costituisce una eccezione rispetto a quella volontaria e colposa e, quindi, è assolutamente irrilevante ai fini dell’accertamento dell’imputabilità, quando si provi o comunque risulti che l’assunzione delle sostanze sia riconducibile ad un atto volontario e consapevole dell’agente, anche se determinata da imprudenza, imperizia o negligenza.

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Cass. pen. n. 8918/1985

Non influisce sull’imputabilità, ad eccezione del caso fortuito della forza maggiore, lo stato di intossicazione temporanea da assunzione di stupefacenti, che altera la capacità di intendere e di volere soltanto correlativamente all’azione perturbatrice della droga durante la sua assimilazione nell’organismo umano, anche se lo stato di dipendenza venutosi a creare rende di fatto non facile, senza peraltro escluderlo, il recupero del tossicomane.

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Cass. pen. n. 2116/1985

Anche al di fuori dell’ipotesi di intossicazione cronica, l’uso e l’abuso di sostanze stupefacenti (o alcooliche) possono concorrere a determinare una condizione giuridica di minorata o esclusa capacità di intendere e di volere, ma solo quando influiscano, aggravandone gli aspetti morbosi, su una preesistente infermità di mente, e non già quando si innestino in un mero stato di personalità disturbata. Ne consegue che va esclusa l’esistenza di un vizio parziale di mente in simili ipotesi di intossicazione perché esso è considerato irrilevante ai fini dell’imputabilità dagli artt. 92 e 93 c.p. o addirittura come circostanza aggravante del reato contestualmente concesso dall’art. 94 c.p.

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Cass. pen. n. 4420/1984

Ai fini dell’accertamento della capacità di intendere e di volere, lo stato di intossicazione da stupefacenti deve essere riferito al momento della consumazione del reato, con la più ampia discrezionalità per il giudice di accertarne l’entità e gli effetti onde stabilire il grado di imputabilità dell’imputato.

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