Cass. civ. n. 541 del 28 gennaio 1989
Testo massima n. 1
La possibilità del lavoratore di procedere all'esecuzione sulla base della sola copia del dispositivo, ai sensi dell'art. 431, secondo comma, c.p.c., in pendenza del termine per il deposito della sentenza presuppone il riconoscimento, ad opera del dispositivo predetto, di un credito che, oltre ad essere certo ed esigibile, sia anche liquido, cioè di ammontare determinato, o determinabile mediante un mero calcolo matematico alla stregua di elementi contenuti nello stesso titolo, e, pertanto, va esclusa nel caso di dispositivo di condanna al pagamento di differenze retributive correlate al riconoscimento di una qualifica superiore, la determinazione delle quali esige l'acquisizione aliunde dei necessari elementi di calcolo e l'esperimento di una consulenza tecnica ai fini della determinazione del quantum.