Cass. pen. n. 7523 del 30 maggio 1990

Testo massima n. 1


L'intossicazione o lo stato di tossicodipendenza che, ai sensi dell'art. 95 c.p. e con riferimento agli artt. 88 e 89 stesso codice, influisce sulla capacità di intendere e di volere, è solo quella cronica, quella, cioè, che — per il suo carattere ineliminabile e per l'impossibilità di guarigione — provoca alterazioni patologiche permanenti, tali da far apparire indiscutibile che ci si trovi di fronte ad una vera e propria malattia psichica.

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