Art. 95 – Codice penale – Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti
Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti , si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89 [206, 219, 222].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 19102/2025
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca concernente la fase delle indagini preliminari, il criterio della verità postula la necessaria coerenza della notizia divulgata rispetto al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria nel quadro del complessivo contesto investigativo, con un racconto asettico, senza enfasi o indebite anticipazioni di responsabilità, non essendo consentite al giornalista aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti a favore dell'ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nel lettore facili suggestioni, in spregio del dettato costituzionale della presunzione di innocenza dell'imputato e, "a fortiori", dell'indagato fino alla sentenza definitiva.
Cass. civ. n. 13200/2025
In tema di responsabilità civile da diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabile nell'ipotesi in cui venga attribuita a un soggetto, direttamente o indirettamente, la qualità di imputato anziché di indagato (anche per essere riferita un'avvenuta richiesta di rinvio a giudizio, in luogo della reale circostanza della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p.) ovvero un fatto diverso da quello per cui si indaga (come nel caso di reato consumato in luogo di quello tentato), salvo che il giudice del merito accerti che il contesto della pubblicazione sia inequivocabilmente tale da neutralizzare il carattere diffamatorio dei suddetti addebiti.
Cass. civ. n. 36217/2024
In tema di diffamazione, l'elemento psicologico consiste nella volontà e rappresentazione che la frase intenzionalmente lesiva dell'altrui reputazione, anche se comunicata a una sola persona, venga sicuramente a conoscenza di almeno un'altra persona. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva considerato consapevolmente "comunicata a più persone" una missiva, contenente espressioni offensive, trasmessa attraverso l'applicativo "Messanger" al presidente di un'associazione, sul presupposto, non provato, della certa previsione, da parte del reo, che anche i membri del direttivo dell'associazione avessero l'accesso a tale applicativo).
Cass. civ. n. 34507/2024
In tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, anche successivamente alla sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, la competenza territoriale deve essere stabilita, in applicazione dell'art. 30, comma 5, seconda parte, legge 6 agosto 1990 n. 223, con riferimento al foro di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere del reato.
Cass. civ. n. 31698/2024
In tema di diffamazione a mezzo stampa, i requisiti della verità putativa e della continenza espressiva devono essere valutati con maggiore rigore nel caso di un editoriale, in ragione sia dell'autorevolezza dell'autore (che induce il c.d. lettore medio a riporre maggiore fiducia nel contenuto dell'articolo), sia del rilievo che assume tale contributo all'interno del giornale, circostanze dalle quali deriva una maggiore offesa alla reputazione della persona.
Cass. civ. n. 26919/2024
In tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, anche successivamente alla sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, la competenza territoriale deve essere stabilita, in applicazione dell'art. 30, comma 5, seconda parte, legge 6 agosto 1990, n. 223, con riferimento al foro di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere del reato.
Cass. civ. n. 21869/2024
Ai fini della sussistenza del delitto di diffamazione, è necessario che le parole utilizzate siano attributive di qualità sfavorevoli alla persona offesa, ovvero che gettino, comunque, una luce negativa su quest'ultima, sicché è privo di rilevanza penale l'aver qualificato, in cartella clinica, come "improprio" il ricovero di una paziente in un reparto ospedaliero. (In motivazione, la Corte ha precisato che la predetta annotazione da parte dell'imputato costituiva solo espressione di dissenso rispetto alla scelta del collega che aveva disposto il ricovero, non potendosi attribuire carattere denigratorio alla mera attribuzione ad altri di un errore).
Cass. civ. n. 20520/2024
In tema di diffamazione, ai fini dell'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 598 cod. pen., non rileva la cancellazione delle espressioni diffamatorie disposta dal giudice civile ai sensi dell'art. 89, comma 2, cod. proc. civ., essendo distinti sia i canoni valutativi cui devono conformarsi quest'ultimo e il giudice penale nell'applicazione delle diverse disposizioni, sia la portata delle stesse, atteso che per offese non riguardanti l'oggetto della causa, di cui all'art. 89 cod. proc. civ., devono intendersi quelle "non necessarie alla difesa", pur se ad essa non estranee, mentre per "offese che concernono l'oggetto della causa", di cui all'art. 598 cod. pen., devono intendersi quelle che, benché non necessarie, siano comunque strumentali alla difesa.
Cass. civ. n. 15755/2024
In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel c.d. giornalismo d'inchiesta - in cui i fatti, esposti nel rispetto del criterio della verità, possono essere analizzati, interpretati e posti in correlazione tra loro, col contributo di originalità proprio dell'approfondimento giornalistico - il giornalista è scriminato allorché rimanga chiaro, all'interno dell'articolo, quali sono i fatti obiettivi e quale la loro lettura e valutazione, cosicché non sia alterata la percezione del lettore.
Cass. civ. n. 13017/2024
In tema di diffamazione, il carattere offensivo delle notizie diffuse con il mezzo televisivo deve escludersi quando esse siano incapaci di ledere o mettere in pericolo l'altrui reputazione per la percezione che ne possa avere il "telespettatore medio", ossia colui che non si fermi ad ascoltare solo il titolo del programma televisivo o una parte del discorso, per poi cambiare canale ("telespettatore frettoloso"), ma che, senza un particolare sforzo di attenzione, ascolti l'intervento nella sua interezza e valuti il contesto in cui esso si inserisce. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il carattere diffamatorio dell'intervento televisivo di un giornalista che, riferendosi al sindaco di una grande città, pur contestando l'opportunità di ricevere da un costruttore un cospicuo finanziamento in campagna elettorale, precisava che si era trattato di un finanziamento lecito, nell'ambito di una trasmissione televisiva in cui non si discuteva esclusivamente di corruzione, ma anche di etica e di opportunità politica delle condotte di vari amministratori locali).
Cass. civ. n. 6960/2024
La satira - estrinsecazione del diritto di critica attraverso l'enfatizzazione e la deformazione della realtà - è sottratta al requisito di verità, in quanto esprime un giudizio ironico su un fatto con l'inverosimiglianza e l'iperbole e anche attraverso l'uso di espressioni o immagini lesive dell'altrui reputazione, pur rimanendo assoggettata al limite della continenza e della funzionalità al perseguito scopo di denuncia sociale o politica, da valutare in relazione alla rilevanza dell'interesse del pubblico all'esposizione del fatto con tale forma ovvero alla dimensione pubblica della vicenda o alla notorietà delle persone colpite. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - nel ritenere diffamatoria la pubblicazione di una fotografia, con relativa didascalia, di una persona a corredo di un articolo satirico riguardante la vicenda giudiziaria penale di un ex Presidente del Consiglio dei ministri, notissimo uomo politico e imprenditore, all'indomani della sua assoluzione in appello - aveva omesso ogni esame del contesto socio-culturale in cui si inseriva l'articolo satirico e delle reazioni dell'opinione pubblica alla notizia dell'assoluzione).
Cass. civ. n. 5701/2024
In tema di diffamazione, nell'ipotesi di comunicazione con una unica persona, l'elemento oggettivo dell'illecito, integrato dalla diffusività della condotta denigratoria, sussiste solo nell'ipotesi in cui l'agente esprima la volontà o ponga in essere un comportamento tale da provocare l'ulteriore diffusione del contenuto diffamatorio attraverso il destinatario, non essendo sufficienti a far ritenere l'implicita accettazione, da parte del mittente, del rischio di diffusione le caratteristiche intrinseche dello strumento di comunicazione utilizzato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza dell'illecito in presenza di più comunicazioni, ma tutte indirizzate, sul canale Facebook privato, ad un singolo destinatario, non potendo presumersi che i messaggi inviati tramite social network sui canali di posta privati siano, di per sé, destinati alla diffusione ad altre persone).
Cass. civ. n. 5277/2024
In tema di diffamazione, ove le dichiarazioni che si assumono offensive siano state rese, in funzione difensiva, in seno a un procedimento disciplinare, la verifica dell'eventuale riconducibilità delle stesse nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di difesa dev'essere compiuta in via logicamente preliminare rispetto all'accertamento della sussistenza dei presupposti della speciale esimente di cui all'art. 598 c.p. (Nella specie, la S.C., con riferimento alle dichiarazioni rese, in un procedimento disciplinare, da due commercialisti nei riguardi di un collega che aveva presentato un esposto nei loro confronti, ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto integrato il reato di diffamazione, senza verificare se le stesse si fossero mantenute nei limiti del legittimo esercizio del diritto di difesa e, decidendo la causa nel merito, ha rigettato la domanda risarcitoria, in considerazione della mancanza di allegazione e prova della diffusione delle suddette dichiarazioni al di fuori del procedimento in questione).
Cass. civ. n. 4955/2024
In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, l'attività di qualificazione giuridica di un fatto, così come emerge nella sua realtà storica dagli atti del processo di merito e dallo stesso contenuto della sentenza impugnata, è suscettibile di verifica e riesame in sede di legittimità, anche per una ragione giuridica diversa da quella indicata dalla parte ed individuata d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto il carattere diffamatorio di un articolo di stampa, applicando erroneamente i principi che presiedono all'esercizio del diritto di critica ed omettendo di valutare la fattispecie concreta nella più specifica dimensione del c.d. giornalismo d'inchiesta).
Cass. civ. n. 4105/2024
In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è ravvisabile una mutatio libelli qualora a fondamento della domanda venga dedotta, inizialmente, la violazione del requisito della continenza formale (nella specie l'illecito accostamento del calciatore al giro delle scommesse clandestine) e, in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., la violazione del requisito della verità (intesa come omessa informazione del dubbio che gli inquirenti avrebbero formulato circa la vera identità del calciatore citato nelle intercettazioni), posto che il thema decidendum, costituito dall'accertamento della sussistenza dei presupposti della diffamazione a mezzo stampa a fini risarcitori, rimane immutato.
Cass. civ. n. 3809/2024
L'immunità prevista per i membri del Parlamento europeo dall'art. 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione Europea, relativa alle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, opera, quanto alle dichiarazioni rese "extra moenia", anche in relazione a condotte atipiche, prive, cioè, di una diretta connessione con pregressi atti parlamentari tipici. (In motivazione, la Corte ha precisato che il nesso tra l'opinione espressa e le funzioni parlamentari deve emergere dal contenuto delle dichiarazioni e dalle circostanze in cui le stesse sono state rese).
Cass. civ. n. 3015/2024
Integra il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali la condotta di colui che, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, necessaria per fruire di colloqui con detenuti, attesti falsamente di essere immune da precedenti penali. (In motivazione, la Corte ha precisato che, influendo la dichiarazione mendace sulla valutazione di ammissibilità del colloquio, propedeutica all'esercizio della potestà autorizzativa della direzione della struttura penitenziaria, non è configurabile né il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, che ricorre quando la falsa attestazione abbia ad oggetto "fatti" dei quali l'atto sia destinato a provare la verità, né quello di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia alcuna attinenza, neppure indiretta, con la formazione dell'atto).
Cass. civ. n. 49288/2023
Il delitto di atti persecutori concorre con quello di diffamazione anche quando nelle modalità della condotta diffamatoria si esprimono le molestie reiterate costitutive del reato previsto dall'art. 612-bis cod. pen.
Cass. civ. n. 45622/2023
In tema di diffamazione, la causa di non punibilità della provocazione può configurarsi anche come putativa qualora ricorra una ragionevole, anche se erronea, opinione dell'illiceità del fatto altrui, purché l'errore sia plausibile, ragionevole, non pretestuoso e logicamente apprezzabile. (Conf.: n. 1334 del 1982,
Cass. civ. n. 40277/2023
In tema di diffamazione, non trova applicazione la formula assolutoria di cui all'art. 530, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alla prova liberatoria di cui all'art. 596, comma quarto, cod. pen., che postula la piena dimostrazione dell'esistenza del fatto attribuito al diffamato e che non è riconducibile alle cause di giustificazione o alle cause soggettive di non punibilità.
Cass. civ. n. 38755/2023
Ai fini dell'affermazione della responsabilità per il delitto di diffamazione, l'accertamento tecnico in ordine alla titolarità dell'indirizzo IP da cui risultano spediti i messaggi offensivi non è necessario, a condizione che il profilo "facebook" sia attribuibile all'imputato sulla base di elementi logici, desumibili dalla convergenza di plurimi e precisi dati indiziari quali il movente, l'argomento del "forum" sul quale i messaggi sono pubblicati, il rapporto tra le parti, la provenienza del "post" dalla bacheca virtuale dell'imputato con utilizzo del suo "nickname".
Cass. civ. n. 37618/2023
In tema di diffamazione militare, la diffusione di un messaggio offensivo in una "chat" dell'applicazione "whatsapp" non configura l'aggravante dell'uso di un "mezzo di pubblicità", trattandosi di strumento di comunicazione destinato a un numero ristretto di persone e privo della necessaria diffusività.
Cass. civ. n. 36530/2023
In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, l'efficacia esimente del diritto di critica postula la verità (anche putativa) del fatto suscettibile di rivestire valenza diffamatoria e non di altri, nemmeno se costituenti il presupposto del primo. (Nella specie - relativa a un caso in cui un questore aveva affermato che dovevano interpretarsi come un implicito invito a un gruppo di facinorosi a prendere parte a una manifestazione di protesta le dichiarazioni rese dall'organizzatore, il quale aveva preannunciato che non vi sarebbe stato un servizio d'ordine interno -, la S.C ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto integrata la scriminante del diritto di critica, erroneamente incentrando il giudizio di verità sul contenuto estrinseco delle suddette dichiarazioni, anziché sul fatto che dalle stesse era stato indotto, consistente nell'agevolazione delle azioni violente ventilate dal gruppo sopra richiamato).
Cass. civ. n. 31726/2023
Integra il delitto di diffamazione la condotta del responsabile di un ufficio stampa che, su disposizione del suo autore, invii a varie testate giornalistiche, per l'eventuale pubblicazione, uno scritto lesivo dell'altrui reputazione, poiché la consapevole e volontaria divulgazione del documento è condotta eziologicamente funzionale all'ostensione delle notizie in danno della persona offesa.
Cass. civ. n. 31179/2023
In tema di diffamazione, l'invio di una e-mail di contenuto diffamatorio a singole caselle di posta elettronica riservate non configura l'aggravante delle offese arrecate a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità in quanto non comporta alcuna automatica diffusione a un numero indeterminato di soggetti. (In motivazione la Corte ha precisato che non può confondersi lo strumento informatico usato per trasmettere la comunicazione con la diffusività della stessa).
Cass. civ. n. 25059/2023
È legittimo il ricorso al notorio ed alle presunzioni nella prova del danno derivante da lesione alla reputazione veicolata attraverso mezzi diffusivi dei contenuti diffamatori, considerato che, in base all'"id quod plerumque accidit", si può presumere che tale lesione abbia arrecato alla persona offesa una sofferenza morale meritevole di ristoro e che il relativo nesso causale sia, in tal caso, di tale evidenza da far sì che l'onere di motivazione da parte del giudice riguardo alla sussistenza del danno morale risarcibile possa ritenersi soddisfatto attraverso il richiamo al contenuto e alle modalità di diffusione delle affermazioni lesive.
Cass. civ. n. 25037/2023
In tema di diffamazione a mezzo "internet", anche in mancanza di accertamenti informatici sulla provenienza dei "post", è possibile riferire il fatto diffamatorio al suo autore su base indiziaria, a fronte della convergenza, pluralità e precisione di dati quali: il movente; l'argomento trattato nelle frasi pubblicate o il tenore offensivo dei contenuti; il rapporto tra le parti; la provenienza dei messaggi dalla bacheca virtuale dell'imputato, con utilizzo del "nickname" dello stesso; l'assenza di denuncia di "furto di identità" da parte dell'intestatario del "profilo" sul quale vi è stata la pubblicazione dei "post" incriminati.
Cass. civ. n. 24818/2023
In tema di scritti diffamatori pubblicati su un "blog", il "blogger" è responsabile per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione e consente l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori. (La S.C. ha applicato detti principi con riferimento a frasi diffamatorie pubblicate, da un soggetto terzo, sul "blog" del ricorrente nel dicembre del 2006, conosciute dal danneggiato nel 2011 e rimosse dal titolare del detto "blog" solo nel novembre del 2012).
Cass. civ. n. 24691/2023
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale da diffamazione decorre non dal momento in cui l'agente compie il fatto illecito, ma dal momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza.
Cass. civ. n. 23893/2023
È apparente, in quanto atomistica ed intrinsecamente contraddittoria e comunque frutto di insanabile incongruenza logica con le premesse, la motivazione della decisione che escluda la valenza diffamatoria della notizia, pur smentita dagli interessati, di una condotta riservata asseritamente tenuta da un'organizzazione sindacale e dalla sua segretaria generale in aperto ed inconciliabile contrasto con la linea ufficiale di critica e ferma opposizione nella trattativa in corso con il Governo, senza tener conto della valenza attribuita dallo stesso sindacato al rigore nella coerente difesa di tale indirizzo.
Cass. civ. n. 26440/2022
Integra il delitto di falsa attestazione a pubblico ufficiale su qualità personali la condotta dell'indagato che, interrogato dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, alla richiesta di indicare i propri precedenti penali, pur potendo legittimamente rifiutarsi di rispondere alla domanda, dichiari il falso.
Cass. civ. n. 49444/2022
Ai fini della configurabilità del reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, la presentazione del passaporto all'autorità preposta al controllo equivale a declinare le proprie generalità in conformità alle indicazioni contenute nel predetto documento di identificazione.
Cass. civ. n. 17784/2022
In tema di diffamazione, sussiste la scriminante dell'esercizio del diritto di critica sindacale e politica nel caso in cui, in un articolo pubblicato su un "blog" locale di chiaro orientamento politico (nella specie "Brescia anticapitalista"), si stigmatizzi come "sottocultura da letamaio" la reazione del datore di lavoro alle rivendicazioni salariali, giudizialmente riconosciute, degli operai, in buona parte immigrati, in quanto funzionale alla disapprovazione della condotta di sfruttamento e delle idee "razziste" espresse sul profilo "facebook" dal datore di lavoro.
Cass. civ. n. 37067/2022
In tema di diffamazione, non può ritenersi validamente contestata "in fatto" l'aggravante dell'offesa recata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa nel caso in cui il capo d'imputazione si limiti a contestare l'utilizzo del fax, senza ulteriori indicazioni, posto che la qualificazione di uno strumento tecnico per la trasmissione/comunicazione come "mezzo di pubblicità" richiede componenti valutative relative alla capacità diffusiva dello stesso di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone.
Cass. civ. n. 1365/2022
In tema di diffamazione, il contenuto allusivo e insinuante di uno scritto o di una frase pronunciata non assume rilevanza penale nel caso in cui non sia immediatamente e inequivocabilmente percepibile secondo parametri di comune comprensione, ancorati al registro di verifica dell'uomo medio.
Cass. civ. n. 2218/2022
In tema di diffamazione, la scriminante del diritto di cronaca non opera nel caso in cui la notizia pubblicata su un sito "internet" provenga da uno scritto anonimo, in quanto insuscettibile del controllo di veridicità e, quindi, non meritevole di interesse pubblico.
Cass. civ. n. 4530/2022
In tema di delitti contro l'onore, costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica la diffusione, con mezzo di pubblicità, di giudizi negativi circa condotte biasimevoli poste in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale.
Cass. civ. n. 9953/2022
In tema di diffamazione, ricorre l'esimente dell'esercizio dei diritti di critica e di satira politica nel caso in cui le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale.
Cass. civ. n. 24585/2022
Il delitto di diffamazione tramite inserimento di un video nel canale "You Tube" ha natura di reato istantaneo di evento, che si consuma nel momento in cui la frase o l'immagine lesiva diventano fruibili da parte di terzi mediante l'inserimento nel "web", con la conseguenza che da quel momento inizia a decorrere il termine di prescrizione del reato.
Cass. civ. n. 2676/2021
Nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante non si richiede il dolo specifico, non essendo rilevante il fine perseguito dall'autore della falsità, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa, consumandosi il reato nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che la successiva dichiarazione veritiera resa dall'imputato valga ad escludere l'integrazione del reato).
Cass. civ. n. 696/2021
In tema di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità, la dichiarazione con cui si rendono false generalità costituisce corpo di reato che, in quanto tale, deve essere sottoposta a sequestro e acquisita agli atti del procedimento anche ai fini della prova degli elementi costitutivi del reato stesso, non trovando applicazione il divieto di utilizzabilità di cui all'art. 63 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 13751/2021
Il reato di alterazione di stato di cui all'art. 567, comma secondo, cod. pen. è integrato quando le false dichiarazioni incidenti sullo stato civile di una persona sono rese al momento della formazione dell'atto di nascita, mentre, se intervengano successivamente, è configurabile la meno grave fattispecie di falsa dichiarazione in atto dello stato civile, prevista dall'art. 495, comma secondo, n. 1 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elemento di discrimine tra le due ipotesi delittuose va ravvisato nel fatto che solo la falsità espressa al momento della dichiarazione di nascita è idonea a determinare la perdita del vero stato civile del neonato, mentre, quella intervenuta successivamente, altera, "ex post", lo status correttamente acquisito in precedenza).
Cass. civ. n. 18680/2021
Integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali la condotta di colui che, gravato da una condanna a pena detentiva superiore a tre anni, attesti falsamente, in sede di autocertificazione preordinata all'ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica, di essere in possesso dei richiesti requisiti morali.
Cass. civ. n. 8246/2021
Configura il delitto di calunnia l'indicazione, nel momento di acquisizione della notizia di reato e da parte del suo autore, delle generalità di altra persona effettivamente esistente, sempreché la reale identità fisica del reo non sia contestualmente ed insuperabilmente acquisita al procedimento attraverso altre modalità. (In motivazione la Corte ha precisato che, invece, ricorre il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità, di cui all'art. 495, comma terzo, n. 2 cod. pen., qualora la falsità dei dati anagrafici fornita dall'indagato sia immediatamente rilevabile, escludendo anche in astratto il pericolo dell'avvio di indagini o di istaurazione di un procedimento penale nei confronti della persona effettivamente esistente).
Cass. civ. n. 4264/2021
Integra il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. la condotta dell'indagato che, in sede di dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria, fornisca false generalità, non potendo trovare applicazione la scriminante dell'esercizio di una facoltà legittima perchè, pur essendo l'indagato titolare del diritto al silenzio e della facoltà di mentire, egli ha comunque l'obbligo di fornire le proprie generalità secondo verità.
Cass. civ. n. 2598/2021
Non osta all'integrazione del reato di diffamazione l'assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa, qualora lo stesso sia individuabile, sia pure da parte di un numero limitato di persone, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e la portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, e i riferimenti personali e temporali.
Cass. civ. n. 1059/2021
In tema di diffamazione, le espressioni denigratorie dirette nei confronti di singoli appartenenti ad un ente locale possono, al contempo, aggredire anche l'onorabilità dell'entità collettiva cui essi appartengono, sicché quando l'offesa assume carattere diffusivo, incidendo sulla considerazione di cui l'ente gode nella collettività, a tale entità compete la legittimazione ad assumere la qualità di soggetto passivo del reato, nonché alla presentazione della querela ed alla successiva costituzione di parte civile.
Cass. civ. n. 30724/2021
In tema di diffamazione, la rappresentazione in una "fiction" giudiziaria di fatti storici non del tutto fedeli al dato investigativo e processuale, non è di per sé diffamatoria, attesa la natura creativa ed artistica dell'opera, salvo che vengano distorti, in senso denigratorio, gli accadimenti reali, deformando irrimediabilmente la verità processuale emersa, in modo da potenziare il sospetto nei confronti dei protagonisti della vicenda oltre quello derivante dagli elementi indiziari vagliati nel processo.
Cass. civ. n. 28340/2021
L'applicazione della pena detentiva per il delitto di diffamazione a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, a seguito della n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, è subordinata alla verifica della "eccezionale gravità" della condotta, che, secondo un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, si individua nella diffusione di messaggi diffamatori connotati da discorsi d'odio e di incitazione alla violenza ovvero in campagne di disinformazione gravemente lesive della reputazione della vittima, compiute nella consapevolezza della oggettiva e dimostrabile falsità dei fatti ad essa addebitati.
Cass. civ. n. 32917/2021
In tema di diffamazione a mezzo stampa, deve essere esclusa l'esimente del diritto di cronaca o di critica nel caso di pubblicazione, in uno scritto autobiografico di un personaggio di rilievo pubblico, di notizie diffamatorie sulla vita privata di un suo familiare (nella specie la ex moglie) non mediaticamente esposto, non rivestendo tali notizie oggettiva utilità ed interesse sociale.
Cass. civ. n. 22878/2021
In tema di diffamazione tramite "internet", ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine per proporre querela, occorre fare riferimento, in assenza di prova contraria da parte della persona offesa, ad una data contestuale o temporalmente prossima a quella in cui la frase o l'immagine lesiva sono immesse sul "web", atteso che l'interessato, normalmente, ha notizia del fatto commesso mediante la "rete" accedendo alla stessa direttamente o attraverso terzi che in tal modo ne siano venuti a conoscenza. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per aver ritenuto la tempestività della querela, presentata dopo oltre quattro mesi dalla pubblicazione di un "post" diffamatorio, sulla base della sola dichiarazione assertiva della persona offesa di non aver avuto per lungo tempo accesso ai "social network").
Cass. civ. n. 20644/2021
In tema di diffamazione, è legittimo il sequestro preventivo di un sito "web" di informazione televisiva che, pur soggetto al formale controllo di un apposito "delegato", non possieda le caratteristiche formali di una testata giornalistica telematica registrata, non potendo trovare applicazione la normativa di rango costituzionale e di livello ordinario che disciplina l'attività di informazione professionale diretta al pubblico.
Cass. civ. n. 26512/2021
In tema di diffamazione, per la sussistenza della circostanza aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato è sufficiente che l'episodio riferito venga specificato nelle sue linee essenziali, in modo che risulti maggiormente credibile e che le espressioni adoperate evochino, alla comprensione del destinatario della comunicazione, azioni concrete e dalla chiara valenza negativa.
Cass. civ. n. 19889/2021
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca può essere riconosciuta al giornalista che riporti fedelmente le dichiarazioni, oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, rilasciate da un personaggio pubblico nel corso di un'intervista, indipendentemente dalla veridicità e continenza delle espressioni riportate, per il prevalente interesse pubblico a conoscere il pensiero dell'intervistato in relazione alla sua notorietà, che non deve essere intesa necessariamente come sinonimo di autorevolezza "a priori", da cui desumere l'affidabilità delle dichiarazioni, ma valutata anche in ragione della notorietà della persona offesa e delle vicende oggetto di propalazione.
Cass. civ. n. 13993/2021
È legittima, in relazione all'art. 10 Cedu, secondo un'interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente orientata della norma, l'irrogazione di una pena detentiva, ancorché sospesa, per il delitto di diffamazione commesso, anche al di fuori di attività giornalistica, mediante mezzi comunicativi di rapida e duratura amplificazione (nella specie "internet"), ove ricorrano circostanze eccezionali connesse alla grave lesione di diritti fondamentali, come nel caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza.
Cass. civ. n. 8898/2021
In tema di diffamazione, nel caso di condotta realizzata attraverso "social network", nella valutazione del requisito della continenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato, ma anche dell'eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo. (Fattispecie relativa alla pubblicazione di commenti "ad hominem" umilianti e ingiustificatamente aggressivi su una bacheca "facebook", pubblica "piazza virtuale" aperta al libero confronto tra gli utenti registrati).
Cass. civ. n. 12949/2021
In caso di reato commesso in stato di cronica intossicazione da alcool, la diminuzione di pena deve essere graduata in funzione della gravità della malattia e della sua incidenza sulla genesi della condotta antigiuridica, potendosi applicare una riduzione inferiore a quella massima consentita solo qualora risulti che l'autore sia stato indotto al reato anche da altri fattori, diversi dalla patologia e con essa concorrenti.
Cass. civ. n. 23681/2021
In tema di reati di falso, è configurabile il concorso tra il delitto di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale sulla identità propria o altrui, di cui all'art. 495 cod. pen., con quello di falso ideologico per induzione del pubblico ufficiale al rilascio di un certificato amministrativo (artt. 48, 480 cod. pen.), ove la dichiarazione non veridica del privato concerna i medesimi fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
Cass. civ. n. 41013/2021
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il giornalista che effettua un'intervista può beneficiare dell'esimente del diritto di cronaca con riferimento al contenuto delle dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a lui rilasciate, se riportate fedelmente ed in modo imparziale, senza commenti e chiose capziose a margine - tali da renderlo dissimulato coautore - e sempre che l'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, al suo oggetto e al contesto delle dichiarazioni rilasciate. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la condanna dell'imputato per la pubblicazione di un'inchiesta giornalistica frutto di assemblaggio di dichiarazioni di terzi, commentate con chiose ed amplificate nella loro portata, e di informazioni sul passato di un personaggio politico, senza previa verifica della serietà ed attendibilità delle fonti).
Cass. civ. n. 21703/2021
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca, il giornalista che riporti una notizia tratta da un procedimento penale, in particolare se risalente nel tempo, è tenuto a verificarne gli esiti giudiziali, onde accertare se la stessa si sia poi rivelata priva di fondamento, tanto da comportare l'assoluzione dell'accusato.