Cass. civ. n. 23072 del 28 luglio 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Art. 67, comma 2, l.fall. - Disapplicazione per contrasto con la disciplina dell’Unione europea - Esclusione - Incostituzionalità - Manifesta infondatezza.


In tema di effetti del fallimento, è priva di fondamento la richiesta di disapplicazione dell'art. 67, comma 2, della l.fall. (nel testo "ratione temporis" applicabile), per asserito contrasto con il diritto dell'Unione europea, in quanto in tale ordinamento non esistono norme direttamente applicabili recanti la disciplina degli atti inefficaci nei confronti degli organi delle procedure di insolvenza dei singoli Stati membri, rinviandosi piuttosto, per tale aspetto, alla legge dello Stato di apertura della procedura di insolvenza; del pari, neppure la norma censurata in tema di inefficacia dei pagamenti può ritenersi incostituzionale, atteso che il criterio della ragionevolezza, quale limite alla discrezionalità del legislatore nella disciplina dei rapporti diseguali, vale solo quanto alle leggi dello Stato e non nella diversa prospettiva della comparazione fra queste ultime e le leggi di altri Stati sovrani.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17966 del 2011

Normativa correlata

Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST.
Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE COST.
Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST.
Costituzione art. 3 CORTE COST.
Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 3

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