Cass. civ. n. 23096 del 26 agosto 2024

Testo massima n. 1


RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Avviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Mancata allegazione della comunicazione di avvenuta iscrizione o della nota di iscrizione della conservatoria dei registri immobiliari - Vizio motivazionale - Insussistenza.


In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'omessa allegazione alla comunicazione della nota di iscrizione ipotecaria non costituisce un vizio motivazionale del preavviso di iscrizione ipotecaria, dato che tale nota non è presupposto e fondamento per l'emanazione del provvedimento stesso, essendo soltanto richiesto dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, per procedere a iscrizione ipotecaria, la inutile decorrenza del termine di cui all'art. 50, comma 1, del medesimo d.P.R., e non risultando alcun obbligo previsto dalla legge di allegazione della comunicazione di avvenuta iscrizione o della nota di iscrizione della conservatoria dei registri immobiliari.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 24258 del 2014

Normativa correlata

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77
Legge 26/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50

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