Cass. pen. n. 3185 del 11 aprile 1984
Testo massima n. 1
La dichiarazione di abitualità a delinquere è giuridicamente autonoma dalla misura di sicurezza. Essa non è soggetta a revoca, bensì ad estinzione (per effetto della riabilitazione) a norma dell'art. 109 c.p., mentre revocabile (artt. 206, 207 c.p.) è la misura di sicurezza, che deve essere applicata in conseguenza della dichiarazione (art. 109, primo comma c.p.) o che può essere autonomamente disposta dal giudice (art. 202 c.p.) in base alla pericolosità sociale dimostrata a seguito della commissione di un fatto preveduto dalla legge come reato (art. 203 c.p.). (Nella specie il difensore dell'imputato aveva erroneamente affermato che la dichiarazione di abitualità era stata revocata).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi