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Art. 109 — Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere

Art. 109 — Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere

Oltre agli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere importa l’applicazione di misure di sicurezza [ 216, 226, 230 ].

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della pena [ 205 ]; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna [ c.p.p. 533 ], non si tiene conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.

La dichiarazione di tendenza a delinquere non può essere pronunciata che con la sentenza di condanna.

La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione [ 178181; c.p.p. 683 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 2851/1989

Anche quando l’abitualità nel reato è presunta dalla legge, non è consentito il permanere di uno status di delinquenza qualificata in caso di insussistenza di un’attuale concreta pericolosità sociale. Ne consegue pertanto, qualora ricorra un caso di abitualità presunta dalla legge, la necessità della sospensione dell’esecuzione formale del titolo, che spetta alla competenza del pubblico ministero o del pretore, in attesa della decisione sull’attuale concreta pericolosità sociale da parte del magistrato di sorveglianza, il cui intervento può essere sollecitato anche di ufficio.

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Cass. pen. n. 1683/1989

Dopo l’entrata in vigore della L. 10 ottobre 1986 n. 663, recante modifiche all’ordinamento penitenziario, la declaratoria di abitualità nel delitto presunta dalla legge e che non ha natura costitutiva, ma semplicemente ricognitiva di uno status già esistente nel momento in cui erano maturate le condizioni previste dall’art. 102 c.p. — non è consentito ove non sussista una attuale e concreta pericolosità sociale.

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Cass. pen. n. 3185/1984

La dichiarazione di abitualità a delinquere è giuridicamente autonoma dalla misura di sicurezza. Essa non è soggetta a revoca, bensì ad estinzione (per effetto della riabilitazione) a norma dell’art. 109 c.p., mentre revocabile (artt. 206, 207 c.p.) è la misura di sicurezza, che deve essere applicata in conseguenza della dichiarazione (art. 109, primo comma c.p.) o che può essere autonomamente disposta dal giudice (art. 202 c.p.) in base alla pericolosità sociale dimostrata a seguito della commissione di un fatto preveduto dalla legge come reato (art. 203 c.p.). (Nella specie il difensore dell’imputato aveva erroneamente affermato che la dichiarazione di abitualità era stata revocata).

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