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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2167 del 21 febbraio 1994

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2167 del 21 febbraio 1994

Testo massima n. 1

In tema di mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, l’art. 117, secondo comma, c.p., con l’espressione «. . . il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena», lascia al giudice ampia discrezionalità nell’applicare l’attenuante predetta, collegata anche ai criteri generali dettati dall’art. 133 c.p. e non soltanto al risultato del confronto dei rispettivi apporti dell’intraneo, e dell’estraneo, al reato specifico contestato. [ Nella specie, relativa a diniego dell’attenuante, il ricorrente sosteneva un criterio di automatismo nell’applicazione della stessa, mentre il giudice di merito aveva logicamente motivato sul punto dell’inopportunità della concessione con riferimento alla elevatissima intensità del dolo manifestata nella partecipazione al reato di contrabbando militare ].

Testo massima n. 1

L’istituto della continuazione è inapplicabile ad una pluralità di associazioni per delinquere formatesi in relazione a situazioni, nuove ed impreviste, essendo queste incompatibili con l’identità del disegno criminoso che caratterizza l’istituto medesimo. [ Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la S.C. ha osservato che la sentenza impugnata aveva chiarito «come la dinamicità della formazione dei gruppi associativi dipendesse dalla novità delle situazioni che di volta in volta si creavano, alle quali i vari soggetti reagivano aggregandosi in modo diverso ed inserendo nelle varie associazioni soggetti nuovi» ].

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