Art. 117 – Codice penale – Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti
Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 26627/2024
È suscettibile di revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del concorrente morale nel delitto di concussione, nel caso di passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, all'esito di giudizio ordinario, del pubblico ufficiale imputato della condotta concussiva, posta l'inconciliabilità tra i fatti accertati nelle due pronunce.
Cass. civ. n. 3092/2023
In tema di giudizio abbreviato, è ammissibile l'appello del pubblico ministero avverso sentenza di condanna che, a fronte della contestazione del delitto in forma consumata, lo riqualifichi nella fattispecie tentata, non operando, in tale caso, il limite della prima parte dell'art. 443, comma 3, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il delitto tentato, pur conservando il medesimo "nomen iuris" di quello consumata, costituisce un'ipotesi autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura).
Cass. civ. n. 22786/2021
In tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 cod. pen., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, è necessario che il fatto commesso dall' "extraneus" costituisca comunque reato anche in mancanza della qualifica rivestita dall'autore principale, mentre trova applicazione la norma generale sul concorso di persone, di cui all'art. 110 cod. pen., quando l'azione del concorrente sia di per sé lecita e la sua illiceità dipenda dalla qualità personale di altro concorrente.
Cass. civ. n. 25390/2019
In tema di concorso di persone, l'estensione al concorrente "extraneus" della responsabilità a titolo di reato proprio, ai sensi dell'art. 117 cod. pen., presuppone la conoscibilità della qualifica soggettiva del concorrente "intraneus". (In motivazione, la Corte ha precisato che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.117 cod.pen. richiede l'accertamento di una responsabilità dell'extraneus quanto meno a titolo di colpa in concreto, non essendo consentita l'attribuzione di una responsabilità a titolo di dolo ad un soggetto che senza dolo né colpa non si sia rappresentata l'esistenza della qualifica soggettiva dell'"intraneus").
Cass. civ. n. 39292/2008
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 c.p., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, è necessario che il fatto commesso dall'estraneo costituisca comunque reato anche in mancanza della qualifica rivestita dall'autore principale. Ne consegue che, quando l'azione del concorrente è di per sé lecita e la sua illiceità dipende dalla qualità personale di altro concorrente, trova applicazione la norma generale sul concorso di persone, di cui all'art. 110 c.p. (Fattispecie relativa a falsità materiale in atto pubblico consistita nella sostituzione, in un verbale, degli estremi identificativi di una autovettura, operata da un ufficiale dei carabinieri in concorso con un privato cittadino ).
Cass. civ. n. 2167/1994
In tema di mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, l'art. 117, secondo comma, c.p., con l'espressione «. . . il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena», lascia al giudice ampia discrezionalità nell'applicare l'attenuante predetta, collegata anche ai criteri generali dettati dall'art. 133 c.p. e non soltanto al risultato del confronto dei rispettivi apporti dell'intraneo, e dell'estraneo, al reato specifico contestato. (Nella specie, relativa a diniego dell'attenuante, il ricorrente sosteneva un criterio di automatismo nell'applicazione della stessa, mentre il giudice di merito aveva logicamente motivato sul punto dell'inopportunità della concessione con riferimento alla elevatissima intensità del dolo manifestata nella partecipazione al reato di contrabbando militare).
Cass. civ. n. 5522/1992
Il richiamo operato dall'art. 117 c.p. alle condizioni o qualità personali del colpevole o ai suoi rapporti con l'offeso non si riferisce ad uno qualsiasi dei concorrenti, ma ad un concorrente che agisca in maniera analoga a quella che, nei casi di esecuzione monosoggettiva dell'illecito, contraddistingue l'autore. Tra le persone che concorrono nel reato occorre perciò operare una distinzione a seconda che si tratti di concorrenti che agiscono nello stesso modo che se fossero gli attori esclusivi del fatto criminoso ovvero di concorrenti che restano in una posizione subordinata ed accessoria: se l'intraneo rientra nella prima categoria, si ha mutamento del titolo del reato; altrimenti la qualità di intraneo non determina alcuna modificazione sulla qualificazione giuridica del fatto. (Fattispecie di concorso nel reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 c.c.).
Cass. civ. n. 4161/1991
La norma di cui all'art. 117 c.p. trova applicazione nell'ambito di tutto il diritto penale e non solo in quello del codice penale, trattandosi di disposizione che disciplina ipotesi di concorso di persone in reati che richiedono l'esistenza di una speciale qualifica o funzione da parte del soggetto attivo del reato. (Applicazione in tema di concorso di soggetto privato nel reato proprio del militare appartenente al Corpo della Guardia di Finanza previsto dall'art. 3 della L. 9 dicembre 1941, n. 1383).
Cass. civ. n. 242/1972
I militari e gli estranei alle Forze Armate che, in concorso tra loro, commettono atti di violenza e resistenza contro appartenenti all'Arma dei Carabinieri superiori in grado, rispondono tutti, a norma dell'art. 117 c.p., del reato militare di insubordinazione con violenza, e non dei reati comuni di resistenza e di violenza a pubblico ufficiale. Non si tratta, infatti, di fattispecie giuridiche diverse, ma di fattispecie sostanzialmente analoghe, che differiscono tra loro solamente per quanto concerne il soggetto passivo della violenza (che nell'una è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, mentre nell'altra è un superiore non necessariamente pubblico ufficiale), e per quanto concerne il dolo specifico dell'opposizione ad atti di ufficio (che è richiesto nella prima fattispecie e non anche nella seconda). Per il principio di specializzazione contenuto nell'art. 15 c.p., la norma relativa al reato militare deroga a quella generale relativa ai delitti di resistenza e di violenza a pubblico ufficiale.