Cass. pen. n. 2816 del 10 aprile 1986

Testo massima n. 1


La ritrattazione del testimone falso o reticente che rende lo stesso non punibile ai sensi dell'art. 376 c.p. è causa di esclusione della pena di natura oggettiva e, ai sensi dell'art. 119 c.p., giova anche all'istigatore concorrente nel reato.

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