16 Mar Art. 119 — Valutazione delle circostanze di esclusione della pena
Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato [ 46, 48, 88, 96, 97, 98, 649 ] hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.
Le circostanze oggettive che escludono la pena [ 50–54 ] hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 2816/1986
La ritrattazione del testimone falso o reticente che rende lo stesso non punibile ai sensi dell’art. 376 c.p. è causa di esclusione della pena di natura oggettiva e, ai sensi dell’art. 119 c.p., giova anche all’istigatore concorrente nel reato.
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