Cass. civ. n. 23124 del 28 luglio 2023

Testo massima n. 1


BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE Brevetto o modello di utilità - Facoltà di modifica della domanda prima della concessione - Limiti - Fondamento.


In tema di brevetto per invenzione o modello di utilità, il richiedente ha la facoltà di correggere negli aspetti non sostanziali la domanda originariamente proposta prima della concessione del titolo richiesto, a condizione che gli elementi integrativi o modificativi delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni depositati siano già presenti nella domanda, anche se non descritti in modo sufficientemente chiaro ed esauriente o non specificamente rivendicati; la "ratio" di tale divieto - coerente con le disposizioni della Convenzione sul brevetto europeo - è rivolta ad evitare che i richiedenti possano migliorare la loro posizione giuridica mediante l'aggiunta di materia non indicata nella domanda inizialmente formulata, così da ottenere un indebito vantaggio e provocare la possibile lesione dell'affidamento dei terzi sul contenuto della domanda originaria.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 28822 del 2017

Normativa correlata

Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 76 com. 1
Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 79 com. 3
Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 172 com. 2
Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 172 com. 3
Tratt. Internaz. 05/10/1973

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