Avvocato.it

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 46756 del 21 dicembre 2005

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 46756 del 21 dicembre 2005

Testo massima n. 1

Il reato di cui all’art. 513 bis c.p. [ illecita concorrenza con violenza o minaccia ], non è riferibile anche a colui che nell’esercizio di una attività imprenditoriale compie atti intimidatori al fine di contrastare o scoraggiare l’altrui libera concorrenza, atteso che la disposizione in questione, introdotta dall’art. 8 della L. n. 646 del 1982 [ cosiddetta legge antimafia ], reprime la concorrenza illecita che si concretizza in forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata che tende a controllare, con metodi violenti o mafiosi, le attività commerciali, industriali e più genericamente produttive.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze