14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 46756 del 21 dicembre 2005
Testo massima n. 1
Il reato di cui all’art. 513 bis c.p. [ illecita concorrenza con violenza o minaccia ], non è riferibile anche a colui che nell’esercizio di una attività imprenditoriale compie atti intimidatori al fine di contrastare o scoraggiare l’altrui libera concorrenza, atteso che la disposizione in questione, introdotta dall’art. 8 della L. n. 646 del 1982 [ cosiddetta legge antimafia ], reprime la concorrenza illecita che si concretizza in forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata che tende a controllare, con metodi violenti o mafiosi, le attività commerciali, industriali e più genericamente produttive.
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