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Art. 513 bis — Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Art. 513 bis — Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva , compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 29009/2014

Il delitto previsto dall’art. 513 bis c.p. punisce soltanto le condotte illecite tipicamente concorrenziali (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.) realizzate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, ma non anche le condotte intimidatorie finalizzate ad ostacolare o coartare l’altrui libera concorrenza, e però poste in essere al di fuori dell’attività concorrenziale, ferma restando l’eventuale riconducibilità di queste ad altre fattispecie di reato.

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Cass. pen. n. 5793/2014

Il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia concorre e non è assorbito nel reato di estorsione, trattandosi di fattispecie preordinate alla tutela di beni giuridici diversi: la disposizione di cui all’art. 513 bis cod. pen. ha come scopo la tutela dell’ordine economico e, quindi, del normale svolgimento delle attività produttive a esso inerenti, mentre il reato di estorsione tende a salvaguardare prevalentemente il patrimonio dei singoli.

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Cass. pen. n. 16195/2013

L’art. 513 bis c.p. punisce soltanto quelle condotte illecite tipicamente concorrenziali (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.) attuate, però, con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, non rientrando, invece, nella fattispecie astratta, gli atti intimidatori che siano finalizzati a contrastare o ostacolare l’altrui libera concorrenza. (Fattispecie nella quale è stata qualificata come minaccia la condotta del titolare di una ditta di trasporti, che aveva intimato al responsabile di una impresa concorrente di non avvalersi della collaborazione di un ex socio).

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Cass. pen. n. 12785/2011

La norma incriminatrice dei fatti di illecita concorrenza mediante violenza o minaccia non è speciale rispetto a quella incriminatrice dell’associazione per delinquere di tipo mafioso, sicché i due reati, attesa l’episodicità del primo e la struttura associativa del secondo, possono concorrere.

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Cass. pen. n. 3018/2011

Non rileva, ai fini dell’integrazione della fattispecie criminosa di illecita concorrenza mediante violenza o minaccia, la reciprocità delle aggressioni.

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Cass. pen. n. 24172/2010

Il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, previsto dall’art. 513 bis c.p. e avente natura di reato complesso, non può essere assorbito nel delitto di estorsione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, sicché, ove ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i delitti, si ha il concorso formale degli stessi.

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Cass. pen. n. 20647/2010

La condotta di chi altera la concorrenza ricorrendo a mezzi fraudolenti non integra il delitto di cui all’art. 513 bis c.p., il quale punisce esclusivamente l’alterazione realizzata mediante minaccia o violenza, ma nemmeno quello di cui all’art. 513 dello stesso codice, qualora l’azione non sia posta in essere anche al fine specifico di turbare o impedire un’industria o un commercio e cioè di attentare alla libertà di iniziativa economica.

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Cass. pen. n. 9750/2010

Al fine della configurabilità del delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, che è reato di pericolo, è del tutto irrilevante la mancanza di un concreto effetto della condotta sul piano dei rapporti commerciali, bastando a integrarlo il solo compimento, con modalità violente o minacciose, di atti di concorrenza.

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Cass. pen. n. 46756/2005

Il reato di cui all’art. 513 bis c.p. (illecita concorrenza con violenza o minaccia), non è riferibile anche a colui che nell’esercizio di una attività imprenditoriale compie atti intimidatori al fine di contrastare o scoraggiare l’altrui libera concorrenza, atteso che la disposizione in questione, introdotta dall’art. 8 della L. n. 646 del 1982 (cosiddetta legge antimafia), reprime la concorrenza illecita che si concretizza in forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata che tende a controllare, con metodi violenti o mafiosi, le attività commerciali, industriali e più genericamente produttive.

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Cass. pen. n. 19713/2005

Si ha concorrenza sleale, rilevante secondo la previsione dell’art. 513 bis c.p., sia quando la violenza o la minaccia sono esercitate in maniera diretta contro l’imprenditore concorrente, sia quando il fine del controllo o del condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive sia perseguito indirizzando la violenza o la minaccia su soggetti terzi comunque legati, come clienti o collaboratori, da rapporti economici o professionali con l’imprenditore concorrente.

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Cass. pen. n. 4836/2005

Integra il reato di illecita concorrenza previsto dall’art. 513 bis c.p. la formazione di un accordo collusivo mirante alla fraudolenta predisposizione di offerte attraverso le quali realizzare un atto di imposizione esterna nella scelta della ditta aggiudicatrice di un appalto, reso possibile da un intervento intimidatorio dell’organizzazione criminale “Cosa Nostra”, giacché si è in presenza di un comportamento che arreca pregiudizio alla libertà di concorrenza.

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Cass. pen. n. 26918/2001

Il reato di illecita concorrenza con minacce o violenza (art. 513 bis c.p.) ha natura di reato proprio, in quanto la norma incriminatrice richiede che il soggetto attivo eserciti un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche se tale requisito non deve essere inteso in senso meramente formale, essendo sufficiente, per la sua configurabilità, lo svolgimento di fatto della predetta attività. (In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso, fondato sull’assunto che il delitto non fosse configurabile a carico dell’imputato, atteso che questi non esercitava formalmente alcuna impresa commerciale)

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Cass. pen. n. 131/1998

La fraudolenta aggiudicazione di una gara d’appalto a favore di un’impresa contigua ad un’associazione criminosa, resa possibile in virtù del clima di intimidazione creato dalla criminalità organizzata di stampo mafioso, integra il reato previsto dall’art. 513 bis c.p. (illecita concorrenza con minaccia o violenza), il quale mira a reprimere con la sanzione penale tutti quei comportamenti che, attraverso l’uso strumentale della violenza o della minaccia, incidano su quella fondamentale legge di mercato che vuole la concorrenza non solo libera ma anche lecitamente attuata.

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Cass. pen. n. 7856/1997

Non è configurabile un rapporto di specialità tra la fattispecie di cui all’art. 513 bis c.p. (reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia) ed il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, stante l’episodicità della prima ipotesi incriminatrice e la natura associativa della seconda: ne consegue la possibilità di un loro concorso.

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Cass. pen. n. 2224/1996

La natura di reato complesso del delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, previsto dall’art. 513 bis c.p., consente l’assorbimento in esso di altri reati concorrenti come la violenza o la minaccia. Tuttavia non può essere consentito l’assorbimento di tale reato in quello di tentata estorsione, in base al criterio di specialità previsto dall’art. 15 c.p. Le due norme, oltre ad avere una collocazione sistematica diversa, sono dirette alla tutela di beni giuridici diversi. Infatti la disposizione di cui all’art. 513 bis c.p. collocata tra i reati contro l’industria ed il commercio, presupponendo una condotta dell’agente tesa a scoraggiare mediante violenza o minaccia l’altrui concorrenza, ha come scopo la tutela dell’ordine economico e, quindi, del normale svolgimento delle attività produttive ad esso inerenti, mentre la norma di cui all’art. 629 c.p. tende a salvaguardare prevalentemente il patrimonio dei singoli, trattandosi di reato contro il patrimonio. Ne consegue che, quando si realizzano contemporaneamente gli elementi costitutivi di entrambi i reati, è pienamente configurabile il concorso formale degli stessi, non ricorrendo il concorso apparente di norme previsto dall’art. 15 c.p.

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Cass. pen. n. 450/1995

Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza, di cui all’art. 513 bis c.p., non deve necessariamente realizzarsi in ambienti di criminalità organizzata, né l’autore deve appartenere a un’organizzazione criminale, né sono necessari atti di concorrenza nel senso tecnico giuridico di cui all’art. 2595 c.c. Infatti, l’art. 513 bis citato si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con minaccia o violenza, configurano una concorrenza illecita e si concretizzano in forme di intimidazione, tipiche della criminalità organizzata, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionare. Il riferimento alle condotte tipiche della criminalità organizzata non intende affatto dimensionare l’ambito di applicabilità della norma (restringendolo alle sole operazioni di criminalità organizzata), ma solo caratterizzare i comportamenti punibili con il ricorso a un significativo parallelismo.

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Cass. pen. n. 331/1993

Il reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia previsto dall’art. 513 bis c.p. può concorrere con il delitto di associazione per delinquere. (Nella specie il principio è stato affermato con riferimento a soci di una società operante nei trasporti funebri che con vari atti di intimidazione e sottrazione di beni in danno di imprese concorrenti, avevano imposto il loro monopolio in tale attività in due agglomerati urbani).

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