14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 26918 del 3 luglio 2001
Testo massima n. 1
Il reato di illecita concorrenza con minacce o violenza [ art. 513 bis c.p. ] ha natura di reato proprio, in quanto la norma incriminatrice richiede che il soggetto attivo eserciti un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche se tale requisito non deve essere inteso in senso meramente formale, essendo sufficiente, per la sua configurabilità, lo svolgimento di fatto della predetta attività. [ In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso, fondato sull’assunto che il delitto non fosse configurabile a carico dell’imputato, atteso che questi non esercitava formalmente alcuna impresa commerciale ]
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