Cass. civ. n. 23167 del 27 agosto 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie - Deduzioni difensive del contribuente nella fase endoprocedimentale - Atto di contestazione - Motivazione rafforzata - Necessità - Fondamento.


La motivazione dell'atto di irrogazione di sanzioni tributarie deve tener conto anche delle deduzioni difensive articolate dal contribuente nella fase endoprocedimentale, trattandosi di una regola di garanzia, che si traduce nell'obbligo erariale di procedere alla applicazioni di sanzioni solo tramite un atto dotato di motivazione rafforzata e, pertanto, non si concretizza soltanto nel dare atto delle ragioni difensive del destinatario del provvedimento sanzionatorio, ma nell'obbligo dell'ufficio di spiegare il motivo per cui quelle ragioni sono state disattese.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 7620 del 2021

Normativa correlata

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16 com. 7
Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

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