Cass. pen. n. 4827 del 4 giugno 1986

Testo massima n. 1


Con la norma di cui all'art. 515 c.p., (frode nell'esercizio del commercio) il legislatore mira soprattutto a tutelare l'interesse dello Stato nel leale esercizio del commercio. Pertanto, l'atteggiamento psicologico del compratore non assume rilevanza rispetto alla consegna di cosa diversa da quella dichiarata e la punibilità del venditore non è esclusa dal fatto che l'acquirente sapeva preventivamente che gli sarebbero stati consegnati prodotti per qualità diversi da quelli richiesti.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE