Art. 515 – Codice penale – Frode nell’esercizio del commercio
Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico , consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita , è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto [440-445, 455-459], con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
Se si tratta di oggetti preziosi , la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 35121/2024
Il delitto di frode nell'esercizio del commercio, essendo posto a tutela della pubblica funzione dello Stato di assicurarne il suo onesto svolgimento e non degli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti, si perfeziona a prescindere dall'identificazione dei soggetti passivi, la cui tolleranza, per la natura indisponibile del diritto, non ha efficacia scriminante. (Conf.: n. 8622 del 1981,
Cass. civ. n. 17545/2024
Integra il reato di tentativo di frode in commercio anche la sola detenzione, presso i magazzini aziendali, di un prodotto di natura diversa, per origine, provenienza, qualità o quantità, da quella dichiarata, ove si tratti di merce destinata alla vendita. (Fattispecie relativa alla riscontrata presenza, all'interno delle cantine di un'azienda vinicola, di bottiglie di vino Barolo DOCG, prodotto e invecchiato fuori dalla zona di produzione tutelata).
Cass. civ. n. 2617/2014
In tema di tutela degli alimenti, la consegna di un tipo di prosciutto diverso da quello indicato nell'etichetta e protetto da denominazione di origine integra il reato previsto dall'art. 515 e 517 bis cod. pen. che, avendo per oggetto la tutela del leale esercizio del commercio, protegge sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa differente da quella richiesta, sia quello del produttore a non vedere i propri articoli scambiati surrettiziamente con prodotti diversi. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto la configurabilità del reato nell'ipotesi di confezioni riportanti sull'etichetta le denominazioni "Prosciutto di Parma" e "Prosciutto San Daniele, sebbene le attività di affettamento del prodotto fossero avvenute con modalità diverse da quelle previste nel Disciplinare D.O.P.).
Cass. civ. n. 46183/2013
Integra il tentativo di frode in commercio la detenzione, negli stabilimenti vitivinicoli di un'azienda commerciale, di vino preparato con l'aggiunta di zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca, in mancanza di qualsiasi indicazione in ordine all'aggiunta di tali ingredienti. (In motivazione, la Corte ha escluso che la previsione nel D.L. 7 settembre 1987 n. 370 di sanzioni amministrative per chiunque non osservi, nella preparazione di mosti e vini, i requisiti stabiliti dal Regolamento comunitario n. 822 del 1987 abbia determinato l'abrogazione delle previgenti disposizioni incriminatrici e ha sottolineato che, comunque, la condotta di frode in commercio sanziona la consegna di "aliud pro alio", a prescindere dalla rilevanza penale, dell'avvenuta sofisticazione del vino).
Cass. civ. n. 39714/2010
Il reato di frode nell'esercizio del commercio non richiede, ai fini della sua configurabilità, che il prodotto sia socialmente pericoloso, essendo sufficiente la mendace commercializzazione dello stesso come diverso da quello reale. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo di notevoli quantitativi di ordinario vino da tavola recante l'apparente denominazione "IGT Toscano").
Cass. civ. n. 5588/2008
Persone offese del reato di frode nell'esercizio del commercio, che ha natura plurioffensiva, sono il produttore della merce surrettiziamente scambiata e l'acquirente-consumatore dello stessa, ai quali deve essere riconosciuta la legittimazione all'opposizione alla richiesta di archiviazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso la qualifica di persona offesa in capo al legale rappresentante di un'impresa concorrente).
Cass. civ. n. 16055/2006
In tema di frode nell'esercizio del commercio, non può essere attribuita rilevanza, al fine di escludere la configurabilità del reato di cui all'art. 515 c.p.p., al fatto che l'acquirente non abbia ricevuto un danno economico in conseguenza della consegna dell'aliud pro alio atteso che, stante la tutela dell'interesse al leale esercizio dell'attività commerciale, è irrilevante la circostanza che la cosa diversa possa risultare di maggiore valore rispetto a quella richiesta dall'acquirente.
Cass. civ. n. 44274/2005
Il reato di frode in commercio può essere commesso non solo quando si consegna una cosa diversa da quella pattuita (aliud pro alio), ma anche quando, pur essendoci identità di specie, si consegna una cosa qualitativamente diversa da quella pattuita e tale divergenza qualitativa deve riguardare caratteristiche non essenziali del prodotto, relative alla sua utilizzabilità, al suo pregio qualitativo o al grado di conservazione. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di proscioglimento dei giudici di merito i quali avevano valutato l'insussistenza del reato nella vendita di capi di abbigliamento provenienti dal cosiddetto «mercato parallelo», ossia dalla stessa ditta produttrice del mercato primario, atteso che le divergenze tra i prodotti erano del tutto marginali e mancava la prova che l'imputato avesse venduto i capi di abbigliamento affermandone falsamente la provenienza dal mercato primario).
Cass. civ. n. 36954/2005
Configura il delitto di frode in commercio la vendita di confezioni di olio di oliva «lampante» recanti la dicitura «vergine» in quanto all'acquirente è stato consegnato un prodotto avente una qualità diversa da quella dichiarata.
Cass. civ. n. 34936/2004
È configurabile il reato di frode nell'esercizio del commercio qualora venga consegnata all'acquirente mozzarella qualificata come di «bufala campana d.o.p.», la quale sia stata prodotta, anche se solo in parte, con latte bufalino surgelato anziché fresco, dovendosi ritenere obbligatorio, per il detto tipo di alimento, l'impiego esclusivo del latte fresco, come è dato desumere dal disposto di cui all'art. 3 del relativo disciplinare di produzione approvato con D.P.C.M. 10 maggio 1993, nella parte in cui stabilisce che «il latte dev'essere consegnato al caseificio entro la sedicesima ora dalla mungitura».
Cass. civ. n. 27279/2004
In tema di frode nell'esercizio del commercio, sul titolare di un esercizio commerciale grava l'obbligo di impartire ai propri dipendenti precise disposizioni di leale e scrupoloso comportamento commerciale e di vigilare sull'osservanza di tali disposizioni; in difetto si configura il reato di cui all'art. 515 c.p. sia allorquando alla condotta omissiva si accompagni la consapevolezza che da essa possano scaturire gli eventi tipici del reato, sia quando si sia agito accettando il rischio che tali eventi si verifichino.
Cass. civ. n. 33303/2003
In tema di acque minerali, la difformità tra valori dichiarati e risultanti dall'etichetta e valori riscontrati in relazione ad alcuni componenti dell'acqua non è sufficiente ad integrare automaticamente gli estremi del reato di cui all'art. 515 c.p., in quanto occorre valutare in concreto, da un lato, con specifico riferimento ai singoli componenti trovati difformi ed alla misura di tale difformità, se la variazione riscontrata non possa ricondursi alla naturale costante mutazione di composizione cui sono soggette tutte le acque minerali (espressamente riconosciuta dal legislatore) e, dall'altro, se la presenza dei componenti in questione in misura inferiore o non superiore ad una data quantità costituisca una qualità essenziale del prodotto dichiarata o pattuita con il cliente, di talché la sua mancanza concreti un difetto delle qualità essenziali promesse, ed integri il reato di cui all'art. 515 c.p.
Cass. civ. n. 21732/2003
Integra il delitto di frode nell'esercizio del commercio la pratica di massaggi presso centri estetici senza l'utilizzo delle specifiche creme, aventi determinate caratteristiche e un particolare marchio, il cui uso era pubblicizzato, bensì con prodotti di provenienza e qualità diversa, in quanto il reato di cui all'art. 515 c.p. si configura anche quando la consegna della cosa diversa da quella promessa o pattuita si accompagni ad una diversa prestazione che non abbia carattere essenziale.
Cass. civ. n. 5127/1997
Una produzione di vino superiore a quella fissata dal disciplinare di produzione non è utilizzabile ai fini della denominazione di origine controllata (D.O.C.) indipendentemente dalle cause che hanno determinato l'eccedenza. Può perciò essere legittimamente contestata la violazione dell'art. 515 c.p., fatta salva la verifica della sussistenza dell'elemento psicologico.
Cass. civ. n. 4375/1997
Il carattere plurioffensivo della frode in commercio sussiste anche quando la cosa richiesta dal cliente dell'esercizio commerciale non sia tutelata da un marchio o da altra speciale protezione, giacché la norma di cui all'art. 515 c.p. tutela oggettivamente il leale esercizio del commercio e, quindi, sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, sia l'interesse del produttore a non vedere i suoi prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi. (Nella specie, relativa a ritenuta sussistenza del reato per consegna di formaggio «Seland» in luogo di formaggio «Emmental», la S.C. ha ritenuto che il richiesto accertamento della volgarizzazione del marchio Emmental era stato legittimamente denegato, dal momento che non avrebbe influito neppure sulla legittimazione della parte civile, costituitasi in rappresentanza dei produttori svizzeri di «Emmental»).
Cass. civ. n. 2291/1994
Il bene giuridico tutelato dal reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) va individuato nel leale esercizio di tale attività, e la condotta tipica punita consiste nella consegna di una cosa diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella oggetto del contratto, indipendentemente dal fatto che l'agente abbia usato particolari accorgimenti per ingannare il compratore o dalla circostanza che quest'ultimo potesse facilmente, applicando normale attenzione e diligenza, rendersi conto della difformità tra merce richiesta e consegnata. Ne deriva che la consegna di merce priva degli essenziali requisiti di freschezza, che attengano alla sua qualità, non vale ad escludere il reato anche se la confezione in cui la stessa è contenuta rechi indicazioni dalle quali sia dato desumere l'intervenuta scadenza del periodo entro il quale essa va consumata.
Cass. civ. n. 870/1994
La denominazione di origine «Emmental» spetta soltanto al formaggio fabbricato in Svizzera, in forza del D.P.R. 18 novembre 1953, n. 1099 che ha reso esecutiva in Italia la convenzione internazionale di Stresa del 1 giugno 1951. Da ciò consegue che l'indicazione «Emmental» da parte dell'acquirente postula il riferimento all'«Emmental» svizzero e comporta la consegna di formaggio «Emmental» avente detta origine. Talché, se a tale richiesta il venditore consegna «Emmental» di diversa provenienza senza ottenere il consenso del cliente, egli commette il delitto di frode in commercio (art. 515 c.p.), sotto il profilo della dazione di aliud pro alio.
Cass. civ. n. 7563/1990
La lesione dell'onesto svolgimento del commercio, oggetto della tutela penale predisposta dall'art. 515 c.p., è da ritenersi sussistente, per diversità di qualità e nonostante l'identità della specie, nel caso di consegna di disco flessibile contenente programmi applicativi che non sia affatto utilizzabile a causa dell'incompatibilità tecnica con il «computer» contestualmente venduto.
Cass. civ. n. 10258/1989
Ai fini dell'esclusione del delitto di frode nell'esercizio del commercio, di cui all'art. 515 c.p.p., non rileva che alla consegna della cosa (una caldaia per impianto di riscaldamento) diversa da quella pattuita si accompagni la relativa installazione, qualora si tratti di prestazione accessoria. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva dedotto, contrariamente a quanto emerso in dibattimento, la sussistenza di un contratto di appalto).
Cass. civ. n. 12499/1988
Il reato di frode nell'esercizio del commercio ex art. 515 c.p. può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale, non essendo essenziale la qualità di commerciante. (Nella fattispecie è stato ritenuto responsabile il collaboratore della titolare del negozio di alimentari).
Cass. civ. n. 5477/1986
Ai fini della configurabilità del delitto di frode in commercio, previsto dall'art. 515 c.p., è sufficiente anche il compimento di un solo atto di «commercio» inteso nel senso obiettivo di atto di vendita comunque configurato a prescindere dalla qualità di commerciante del venditore e dalle modalità concrete della consegna, la quale può considerarsi materialmente attuata soltanto nel momento in cui l'acquirente entra effettivamente nel possesso esclusivo della merce e non nel momento della semplice messa a disposizione della stessa da parte del venditore, potendosi in quest'ultimo caso realizzare l'ipotesi del delitto tentato.
Cass. civ. n. 4827/1986
Con la norma di cui all'art. 515 c.p., (frode nell'esercizio del commercio) il legislatore mira soprattutto a tutelare l'interesse dello Stato nel leale esercizio del commercio. Pertanto, l'atteggiamento psicologico del compratore non assume rilevanza rispetto alla consegna di cosa diversa da quella dichiarata e la punibilità del venditore non è esclusa dal fatto che l'acquirente sapeva preventivamente che gli sarebbero stati consegnati prodotti per qualità diversi da quelli richiesti.
Cass. civ. n. 4826/1986
In tema di frode nell'esercizio del commercio, di cui all'art. 515 c.p., soltanto l'identità essenziale fra la cosa mobile dichiarata e quella consegnata esclude la frode e quindi il reato. Pertanto, nell'ipotesi della diversità qualitativa, il giudizio sull'essenzialità, che compete al giudice di merito, deve essere formulato con riferimento alla natura ed alla proporzione degli elementi che compongono il prodotto e, in genere, a tutte quelle caratteristiche che consentono di distinguerlo da altri similari. (Fattispecie relativa a ritenuta esclusione di identità essenziale di prodotto etichettato e posto in vendita come «smacchiatore alla trielina» la cui composizione conteneva questa sostanza in misura inferiore all'1% e in stato di impurezza, e quindi atto ad ingannare il consumatore).
Cass. civ. n. 2886/1986
Si configura il reato di frode in commercio nel fatto di colui che smerci ad alcuni rivenditori quantitativi di zucchero semolato, confezionati meccanicamente in pacchetti di cartone, con contenuto netto risultante inferiore al peso dichiarato per percentuali eccedenti le previste tolleranze (del 2%), allorché risulti per l'entità del fenomeno e per il numero delle forniture che la difformità tra peso dichiarato e peso netto non possa imputarsi a fatto accidentale.
Cass. civ. n. 4350/1985
In tema di frode in commercio, qualora la merce consegnata all'acquirente sia diversa da quella pattuita per più ragioni (nella specie qualità e provenienza) si realizza un unico reato e non più reati concorrenti.
Cass. civ. n. 4333/1985
Sussiste il delitto di frode in commercio, qualora vengano consegnati all'acquirente, senza preventiva informazione, agrumi non maturi, la cui buccia presenti un colore arancione, ottenuto a mezzo di trattamento chimico (cosiddetto «deverdizzazione»).
Cass. civ. n. 1833/1983
In tema di frode in commercio, la responsabilità dei singoli preposti è configurabile nelle aziende di notevoli dimensioni, purché vi sia una suddivisione di attribuzioni con assegnazione di compiti esclusivamente personali a determinati soggetti. E' però necessario che la ripartizione delle funzioni risulti in modo non equivoco da norme interne e risponda ad esigenze effettive, concrete e costanti dell'azienda. Nelle aziende di notevoli dimensioni i titolari (amministratori o legali rappresentanti), in mancanza dell'assegnazione di specifici compiti a determinati soggetti, sono responsabili del reato di frode in commercio, essendo tenuti ad osservare e far osservare tutte le disposizioni imperative concernenti gli aspetti dell'attività aziendale.
Cass. civ. n. 10872/1982
Sussiste il reato di frode in commercio nell'ipotesi in cui venga consegnato un prodotto diverso per qualità da quello pattuito: a tal fine è irrilevante che il prodotto medesimo sia conforme alla normativa vigente in materia, qualora esso sia difforme dalle pattuizioni intervenute tra le parti. (Nella specie trattavasi di calcestruzzo, nella cui composizione era stato sostituito parte del cemento con additivi chimici).
Cass. civ. n. 3361/1982
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 515 c.p. non ha alcuna rilevanza l'accettazione da parte dell'acquirente del prodotto che abbia caratteristiche organolettiche diverse da quello richiesto, anche se a questo uguale come sapore o colore.
Cass. civ. n. 8266/1981
Il bene giuridico tutelato dall'art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio) è la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti; da ciò consegue che, per il perfezionamento del reato, non necessita l'identificazione dei soggetti passivi e che la tolleranza o il consenso degli stessi non discrimina, trattandosi di diritto indisponibile.
Cass. civ. n. 10913/1978
Risponde del delitto di frode in commercio colui che, nell'esercizio di attività commerciale di deposito di prodotti petroliferi, con il sistema della doppia fatturazione fa ritenere ai clienti di consegnare loro olio combustibile fluido o semifluido, prodotto più pregiato e più caro di prezzo del più vile e meno costoso olio combustibile denso che consegna al suo posto. (Nel caso del giudizio di merito è stato dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 15 L. 2 luglio 1957, n. 474 relativo al trasporto di oli combustibili con documenti alterati).
Cass. civ. n. 971/1978
Nel reato di frode in commercio non esclude l'antigiuridicità del fatto la circostanza che il compratore sia consapevole che potrà essergli data una cosa diversa da quella richiesta come, nel caso del fictus emptor. Ciò trova una conferma nella ratio legis, giacché la norma ha per oggetto principale la tutela del leale esercizio del commercio e della scrupolosa esecuzione dei contratti.