Art. 515 – Codice penale – Frode nell’esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico , consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita , è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto [440-445, 455-459], con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi , la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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