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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 971 del 31 gennaio 1978

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 971 del 31 gennaio 1978

Testo massima n. 1

Nel reato di frode in commercio non esclude l’antigiuridicità del fatto la circostanza che il compratore sia consapevole che potrà essergli data una cosa diversa da quella richiesta come, nel caso del fictus emptor. Ciò trova una conferma nella ratio legis, giacché la norma ha per oggetto principale la tutela del leale esercizio del commercio e della scrupolosa esecuzione dei contratti.

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