Cass. pen. n. 5477 del 12 giugno 1986

Testo massima n. 1


Ai fini della configurabilità del delitto di frode in commercio, previsto dall'art. 515 c.p., è sufficiente anche il compimento di un solo atto di «commercio» inteso nel senso obiettivo di atto di vendita comunque configurato a prescindere dalla qualità di commerciante del venditore e dalle modalità concrete della consegna, la quale può considerarsi materialmente attuata soltanto nel momento in cui l'acquirente entra effettivamente nel possesso esclusivo della merce e non nel momento della semplice messa a disposizione della stessa da parte del venditore, potendosi in quest'ultimo caso realizzare l'ipotesi del delitto tentato.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE