Cass. pen. n. 21732 del 16 maggio 2003

Testo massima n. 1


Integra il delitto di frode nell'esercizio del commercio la pratica di massaggi presso centri estetici senza l'utilizzo delle specifiche creme, aventi determinate caratteristiche e un particolare marchio, il cui uso era pubblicizzato, bensì con prodotti di provenienza e qualità diversa, in quanto il reato di cui all'art. 515 c.p. si configura anche quando la consegna della cosa diversa da quella promessa o pattuita si accompagni ad una diversa prestazione che non abbia carattere essenziale.

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