Cass. pen. n. 354 del 27 febbraio 1973
Testo massima n. 1
Il reato di cui all'art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio) si perfeziona con la consegna intenzionale dell'aliud pro alio. L'accettazione della cosa diversa da parte dell'acquirente — che non assume rilevanza qualora interviene dopo la consumazione del reato — ne esclude la punibilità, ai sensi dell'art. 50 c.p., se si manifesta come consapevole consenso alla consegna della cosa di cui l'acquirente abbia preso piena cognizione.