Cass. civ. n. 23204 del 27 agosto 2024

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE Pensione di reversibilità - Cessazione del regime di contitolarità - Pensione spettante al superstite residuo - Criteri di calcolo - Perequazione automatica ex l. n. 140 del 1985 - Applicabilità - Rilevanza dell'integrazione al trattamento minimo - Sussistenza.


In tema di pensione ai superstiti, alla cessazione del regime di contitolarità tra i beneficiari del trattamento di reversibilità, la pensione del superstite residuo deve essere rideterminata tenendo conto non già di quanto percepito durante il periodo di titolarità comune, bensì operando un conteggio virtuale, a decorrere dalla data della morte del dante causa, che prenda a riferimento l'ammontare della pensione diretta a questo spettante, nella quale però, se già integrata al trattamento minimo ex art. 6 d.l. n. 463 del 1983, conv. con modific. in l. n. 638 del 1983, non possono comprendersi gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica introdotta dall'art. 4 l. n. 140 del 1985, poiché essi devono essere determinati tenendo conto dell'importo a calcolo della pensione del titolare e non di quello conseguente all'integrazione al minimo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10375 del 2015

Normativa correlata

Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 14 quater CORTE COST.
Legge 20/02/1980 num. 33 CORTE COST.
Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 com. 3 CORTE COST.
Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST. PENDENTE
Legge 15/04/1985 num. 140 art. 4
Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST.

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