Cass. pen. n. 6207 del 20 giugno 1985

Testo massima n. 1


In tema di frode commerciale, la circostanza che un cartello esposto al pubblico sia stato predisposto dall'associazione commercianti non esclude il dolo dell'esercente, che deve controllare se tutte le diciture portate nel cartello siano corrispondenti al prodotto che pone in vendita.

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