Cass. pen. n. 5166 del 30 maggio 1984
Testo massima n. 1
Il delitto di frode in commercio si consuma soltanto con la consegna materiale della merce all'acquirente, e tale criterio non subisce modificazioni nel caso di vendite da piazza a piazza.
Il delitto di frode in commercio si consuma soltanto con la consegna materiale della merce all'acquirente, e tale criterio non subisce modificazioni nel caso di vendite da piazza a piazza.