14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5166 del 30 maggio 1984
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il delitto di frode in commercio si consuma soltanto con la consegna materiale della merce all’acquirente, e tale criterio non subisce modificazioni nel caso di vendite da piazza a piazza.
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